Verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo
reale della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del
settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili; si tratta
della novità contenuta nell’art. 4 del
decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34 recante “Disposizioni urgenti per favorire il
rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese”.
In verità
la norma, pur se vigente,
non può essere ancora
utilizzata in quanto, per l’applicazione della stessa
si
deve attendere, così come previsto al comma 2 del citato art.
4,
l’emanazione entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legge (21/3/2014)
del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza,
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti INPS e INAIL, la definizione dei requisiti
di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le
ipotesi di esclusione. Il decreto dovrà essere ispirato ai seguenti
criteri:
- la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese
antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione
che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative
denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto che operano nell'impresa;
- la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli
archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto
da verificare;
- nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi
sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Viene, poi,
cancellato l’obbligo della verifica della
sussistenza del requisito di ordine generale (violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali)
di cui all'articolo 38, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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