Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo scorso è stato
pubblicato il
decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 recante
“
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015”.
Nell’art. 12 del decreto in argomento rubricato “
Disposizioni
urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici” viene inserita una norma ponte sulla qualificazione
degli esecutori dei lavori pubblici, resasi necessaria
successivamente alla decadenza del D.L. n. 151/2013.
Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici
nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del
settore, nel citato articolo 12 del decreto-legge n. 47/2014 viene
precisato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto e, quindi, entro il 27 aprile 2014,
sono
individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010
che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente
connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto
tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di
operatori economici in possesso della specifica qualificazione.
Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di
lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma
11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il decreto in argomento verrà adottato nelle more dell'emanazione,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 47/2014, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle
disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2013, n. 280.
Questa nuova soluzione adottata dal Governo Renzi ci sembra
ragionevole per il fatto stesso di voler affrontare il problema
nell’ottica della preventiva individuazione di quelle categorie di
lavorazioni che, in ragione dell'assoluta specificità, richiedono
che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in
possesso della specifica qualificazione.
Con l’occasione ricordiamo che:
- il Consiglio di Stato con la sentenza n.
3014/2013 si era espresso in merito al ricorso straordinario n.
3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese
Generali) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri accogliendo, parzialmente, il ricorso con riferimento
all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione
all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle
categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e
ha disposto che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme
dell'atto annullato;
- l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture era intervenuta sull’argomento con
l’atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 in cui
fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di
Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per
superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di
Stato nel Parere consultivo n. 3014/2013, sempre con riferimento al
sistema della qualificazione nel settore dei lavori;
- successivamente era stato pubblicato il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 recante “Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI -
Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del
Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in
particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109,
comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17,
19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo
83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2” con cui,
di fatto, il Presidente della Repubblica accoglieva il ricorso
dell’AGI ed annullava le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e
107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle
categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie
cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di
qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e,
per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine
di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile;
- con il citato D.P.R. veniva annullato, anche, l’art.
85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in
cui prevedeva un limite all’utilizzabilità, ai fini della
qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in
subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della
categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il
40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria;
- dal 31 dicembre, con la pubblicazione del citato Decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 151, veniva sospeso il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e veniva precisato
che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge e, quindi, entro il 31 maggio 2014 avrebbero dovuto essere
adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107,
comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 nonché le
conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con
la precisazione che nelle more dell'adozione delle disposizioni
regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in
ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole
previgenti;
- dall’1/3/2014, dopo la mancata conversione il legge del
decreto-legge n. 151/2013 e sino all’adozione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto
dall’articolo 12 del decreto.legge n. 47/2013, non è più sospeso il
D.P.R. 30 0ttobre 2013.
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