Vincere la sfida del clima e dare sicurezza energetica al
Paese.
Sono questi gli obiettivi principali cui si è ispirato il Governo
nella formulazione del decreto messo a punto dai Ministeri
dell’Economia e dello Sviluppo Economico, che dà attuazione ai
commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349 della legge 296 del 2006,
relativi alla detrazione dall’imposta lorda del 55% per le spese
documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 192 del 2005;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica U della tabella 3 allegata alla legge
296/2006;
- istallazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed
università;
- interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione
L’art. 2 del decreto, definisce i
soggetti ammessi alla
detrazione, ovvero:
- le persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui
all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui
redditi, che sostengono le spese per la esecuzione dei
precedenti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici
esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le
spese per la esecuzione dei precedenti interventi, sugli edifici
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti
o detenuti.
- Nel caso in cui i precedenti interventi siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete
all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla
società concedente.
L’art. 3 definisce le
spese per le quali spetta la
detrazione:
- interventi che comportino una riduzione della
trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti
l’involucro edilizio, comprensivi delle opere
provvisionali ed accessorie, attraverso:
1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a
ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo
- interventi che comportino una riduzione della
trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli
infissi attraverso:
1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola
d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle
utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera
di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli
interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al
generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui
dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di
emissione.
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione
dei precedenti interventi, comprensive della redazione
dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di
qualificazione energetica.
L’art. 4 definisce gli
adempimentiche sono tenuti a fare i
soggetti che intendono avvalersi della detrazione:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico
abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai
pertinenti requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto. Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di
quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle
opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche e integrazioni;
- acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei
lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero,
per i soggetti con periodo di imposta non coincidente 4 con l’anno
solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai
successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica,
attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile
dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può
essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con
ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa
Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria
2007 – riqualificazione energetica.
1. copia dell’attestato di certificazione
energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1,
ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i
casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati
nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato
di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica,
è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo
tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).
2. la scheda informativa relativa agli interventi
realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui
all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività
di monitoraggio di cui all’articolo 11.
- effettuare il pagamento delle spese sostenute per
l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita
IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici
finanziari, la documentazione precedente comprovante le
spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli
interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del
bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il
pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da
soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
prova delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su
parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice
civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle
spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì
conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso
all’esecuzione dei lavori.
L’articolo 5 indica che l’
attestato di certificazione e di
qualificazione energetica deve essere prodotto,
successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le
procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai
Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre
2005. In assenza di procedure l’attestato deve essere prodotto
conformemente allo schema riportato nell’allegato A del presente
decreto ed asseverato da un
tecnico abilitato, ossia da un
soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione
vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli
architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei
periti industriali.
L’art. 10 esclude la
cumulabilità delle agevolazioni fiscali
previste dal decreto con altre agevolazioni previste da altre
disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. Le
agevolazioni sono compatibili con la richiesta di titoli di
efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e con specifici
incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
L’
Allegato A del decreto è un modello
dell’attestato di qualificazione energetica che deve essere redatto
per accedere alle agevolazioni.
L’
Allegato B definisce lo schema di procedura semplificata
per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale dell’edificio.
Nell’
Allegato C viene riportata la tabella 1.1 ed 2.1 di cui
all’Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311.
L’
Allegato D riporta la tabella dei valori limite della
trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro
edilizio espressa in (W/m2K).
L’
Allegato E riporta la scheda informativa per interventi di
cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27
dicembre 2006, n. 296.
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