MESSO A PUNTO IL DECRETO ATTUATIVO

21/02/2007

Vincere la sfida del clima e dare sicurezza energetica al Paese.
Sono questi gli obiettivi principali cui si è ispirato il Governo nella formulazione del decreto messo a punto dai Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, che dà attuazione ai commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349 della legge 296 del 2006, relativi alla detrazione dall’imposta lorda del 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 192 del 2005;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U della tabella 3 allegata alla legge 296/2006;
  • istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

L’art. 2 del decreto, definisce i soggetti ammessi alla detrazione, ovvero:
  • le persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, che sostengono le spese per la esecuzione dei precedenti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione dei precedenti interventi, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
  • Nel caso in cui i precedenti interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
L’art. 3 definisce le spese per le quali spetta la detrazione:
  • interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
    1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo
  • interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
    1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
  • interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
    1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
    2. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dei precedenti interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
L’art. 4 definisce gli adempimentiche sono tenuti a fare i soggetti che intendono avvalersi della detrazione:
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto. Tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
  • acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente 4 con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.
    1. copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a).
    2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 11.
  • effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione precedente comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.
L’articolo 5 indica che l’attestato di certificazione e di qualificazione energetica deve essere prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. In assenza di procedure l’attestato deve essere prodotto conformemente allo schema riportato nell’allegato A del presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato, ossia da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

L’art. 10 esclude la cumulabilità delle agevolazioni fiscali previste dal decreto con altre agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. Le agevolazioni sono compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

L’Allegato A del decreto è un modello dell’attestato di qualificazione energetica che deve essere redatto per accedere alle agevolazioni.

L’Allegato B definisce lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.

Nell’Allegato C viene riportata la tabella 1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

L’Allegato D riporta la tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K).

L’Allegato E riporta la scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A cura di Gianluca Oreto


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