Tar Campania: Autorizzazione paesaggistica postuma per volumi tecnici

04/04/2014

Nessuna rilevanza urbanistica dei cosiddetti volumi tecnici, tali dovendo i piccoli volumi accessori, con funzioni serventi all'allocazione di impianti e dispositivi tecnologici, quali vani caldaie, vani frigorifero o vani scale, inidonei a soddisfare alcuna finalità residenziale, completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.
E’ questa la conclusione riaffermata dal TAR Campania con sentenza n. 645 del 31 marzo 2014.

La vicenda riguarda il proprietario di un immobile sito in zona A di PRG il quale, nell’effettuare dei lavori di ristrutturazione con l’uso di fondi di cui alla legge n. 219 del 1981, aveva proceduto ad eseguire opere difformi rispetto a quanto stabilito nel titolo edilizio conseguito e chiesto istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 380 del 2001. Il comune negandone l’accoglimento, giustificava la scelta poiché “la realizzazione delle scale esterne costituisce copertura e quindi in contrasto con l’art. 29 comma 7 del R.E.; l’ampliamento previsto al piano terra è in contrasto con il P.R.G. ed il P.d.R. in quanto il fabbricato ricade in zona A del P.R.G. e B-C del P.d.R. dove non cono consentiti aumenti volumetrici; il locale denominato “volume tecnico” non è interrato e costituisce impatto ambientale”.

Per il proprietario, quindi, si è aperta la strada del ricorso in giudizio per l’annullamento del rigetto della richiesta del permesso di costruire in sanatoria ma i giudici, verificati i documenti a sostegno delle due posizioni, hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo ma hanno annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale rigettava l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune, infatti, prima di negare la conformità avrebbe dovuto verificare se l’intervento fosse o meno riconducibile ad una categoria di ristrutturazione edilizia e se sussistesse una delle ragioni ostative delineate dalla normativa in vigore, cosa che non è avvenuta.
Il giudizio espresso, inoltre, richiama l’attenzione sul fatto che la sola modifica volumetrica non costituirebbe sic et simpliciter causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione in quanto, proprio la normativa in vigore prevede casi in cui modifiche volumetriche potrebbero essere compatibili con la situazione di ristrutturazione edilizia.
I giudici del TAR, infatti, hanno rilevato che:
  • l'art. 167 d. lgs. 42/2004 non esclude affatto che il volume tecnico, rispetto alla nozione di volume edilizio, possa ricevere, in considerazione della peculiare destinazione funzionale, una valutazione differenziata, caso per caso, suscettibile di concludersi con l'autorizzazione paesaggistica postuma, qualora in concreto il manufatto non presenti elementi incompatibili o comunque di estraneità con il paesaggio nel quale è destinato a collocarsi;
  • la circolare del Segretario generale n. 33 del 26 giugno 2009, nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del menzionato art. 167 d. lgs. 42/2004, chiarisce che "per volumi s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto", per poi precisare: "ad esclusione dei volumi tecnici".

Consegue, quindi, che la connotazione tecnica dei volumi contestati dal Comune ne consente la sottoposizione al vaglio di compatibilità paesaggistica postuma, onde apprezzarne in concreto l’incidenza sul paesaggio e l’eventuale sanabilità.

A cura di Gabriele Bivona



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