Il professionista che si avvale del lavoro di un dipendente,
ancorché con mansioni di segreteria part-time, è necessariamente
dotato di autonoma organizzazione, condizione sufficiente per
l'imposizione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
altrimenti detta "IRAP".
Questo è, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 7609 del 2
aprile 2014, con la quale la Sezione tributaria della Suprema Corte
di Cassazione ha censurato le motivazioni espresse dal giudice di
merito, ritenendole in contrasto con l'orientamento ormai
consolidato della giurisprudenza di legittimità, in merito al
pagamento dell'IRAP da parte di un professionista.
In particolare, la vicenda trae le sue origini da una sentenza
della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso
di un professionista contro l'Agenzia delle Entrate per il rimborso
degli importi versati per l'IRAP. I giudici della CTR avevano
rilevato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione
dell'imposta in quanto il professionista svolgeva la propria
attività avvalendosi esclusivamente di beni strumentali modesti e
di una segretaria part-time. La CTR aveva, inoltre, affermato che
il concetto di autonoma organizzazione (presupposto per il
pagamento dell'IRAP) sussiste quando la particolare organizzazione
determini un "valore aggiunto tassabile" ossia quando
l'organizzazione del professionista sia tale da poter consentire lo
svolgimento della sua attività anche in sua assenza ovvero quando
l'attività del professionista sia limitata a compiti di
coordinamento e controllo senza un suo diretto e personale
intervento.
In realtà, sappiamo bene che in giurisprudenza le cose non stanno
in questo modo e l'ennesima conferma è arrivata da questa nuova
sentenza della Cassazione che ha ribaltato la precedente della CTR.
Ricordiamo, infatti, un consolidato orientamento della
giurisprudenza per cui l'esercizio delle attività di lavoro
autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si
tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo
l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in
sede di legittimità, se congruamente motivato in ordine all'impiego
di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit,
il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza
di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui, costituendo onere del contribuente che richieda in
rimborso di fornire la prova dell'assenza delle condizioni
anzidette.
Anche questa volta gli ermellini hanno affermato la assogettabilità
ad IRAP di professionisti e lavoratori autonomi solo nel caso in
cui questi si avvalgano di altri soggetti svolgenti la medesima
attività del professionista (e quindi in grado di sostituirlo),
orientamento che porterebbe ad escludere i presupposti per la
soggezione all'Irap in tutti i casi in cui l'attività del
professionista si caratterizzi per il rapporto fiduciario (intuitus
personae) che lega il prestatore al cliente, così impedendo che la
predisposta struttura di risorse umane e materiali sia in grado di
funzionare indipendentemente ed autonomamente dal suo intervento,
nel senso che, per quanto valore e consistenza possa rivestire
l'organizzazione dello studio nel potenziamento dell'attività
professionale e dei profitti che ne conseguono, la prestazione
d'opera intellettuale resterebbe personale, non potendo pertanto
mai configurarsi un'autonomia organizzativa distinta dalla
prestazione personale del professionista.
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