Depositate le prime undici sentenze della Corte di Cassazione
sull'Irap, che vedono i professionisti vincitori ed esenti
dall'imposta nel caso il proprio lavoro si svolge non costituendo
attività "autonomamente organizzata".
Come previsto in Cassazione, il presupposto dell'imposta è
applicabile solo nel caso in cui il contribuente dia luogo ad una
attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la
propria attività produttiva. Di conseguenza, l'Irap non è
applicabile nel caso in cui i mezzi strumentali e di personale
utilizzati dal contribuente costituiscono un ausilio alla sua
attività personale.
A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3,
comma 1, lettera c) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, l'esercizio
delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo
qualora si tratti di attività non "autonomamente organizzata".
Il requisito dell'"autonoma organizzazione", il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il
contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione
e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili
ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in
assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso
dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza
delle condizioni sopraelencate. Enunciando questo principio, la
Corte cassa la sentenza di merito che aveva ritenuto non soggetti
ad imposta un gruppo di professionisti.
Ma vediamo di dare qualche informazione utili in merito
all'Irap.
L'imposta, istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel
territorio della Regione, un'attività
autonomamente
organizzata diretta alla produzione di beni o servizi. In
particolare:
- le società, le persone fisiche e gli enti che esercitano
attività commerciale;
- le persone fisiche, le società semplici ed equiparate che
esercitano attività di lavoro autonomo;
- gli enti privati non commerciali;
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione
dei soggetti in regime di esonero IVA;
- gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Tutti questi soggetti devono presentare la dichiarazione
utilizzando il modello IRAP contenuto nel Modello Unico, approvato
ogni anno dall'Amministrazione Finanziaria con proprio
provvedimento.
La normativa statale stabilisce le aliquote in base al tipo di
attività e attribuisce alle Regioni la facoltà di variarle in più o
in meno entro il limite di un punto percentuale.
L'aliquota ordinaria è del 4,25%.
Il versamento dell'Irap deve essere effettuato entro le scadenze
previste per le imposte sui redditi, utilizzando il mod. F24, in
banca, alla posta o presso gli sportelli dei concessionari del
servizio di riscossione dei tributi.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 3800 IRAP - saldo;
- 3812 IRAP acconto - prima rata;
- 3813 IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica
soluzione;
- 3805 interessi pagamento dilazionato tributi regionali (per
pagamenti rateali).
Semplificando si può affermare che la base imponibile IRAP è pari
a: + Reddito imponibile IRPEF + costo del personale + costo dei
soggetti para-subordinati e occasionali + interessi passivi -
proventi straordinari (plusvalenze da cessione d'azienda) = Base
imponibile IRAP
© Riproduzione riservata