Verifica dell'anomalia delle offerte, strumento di controllo a garanzia del risultato

15/04/2014

La verifica delle offerte anomale, ex art. 55 direttiva CE n. 18/2004 e artt. 87 e 88 Codice dei contratti, offre alle Amministrazioni uno strumento di controllo finale delle offerte a garanzia del risultato e dell'aggiudicazione con un apprezzamento discrezionale della convenienza complessiva dell'offerta ritenuta migliore e del conseguente importo complessivo, nel presupposto che l'eventuale incongruità di talune voci di costo non comporta di necessità l'anomalia dell'offerta nel suo complesso, con conseguente stravolgimento e vanificazione, tramite il giudizio di anomalia, dell'esito della gara.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 1744 depositata in Segreteria il 10 aprile 2014. In tema di verifica di anomalia delle offerte di cui ai citati artt. 87 e 88 del Codice dei contratti, il giudizio positivo non abbisogna di una specifica ed estesa motivazione e, quindi, è sufficiente il richiamo "per relationem" alle operazioni ed alle risultanze dello specifico procedimento, il quale è insindacabile se immune da macroscopici vizi di illogicità e irrazionalità.

Nella stessa sentenza i giudici di Palazzo Spada sono intervenuti sul problema delle dichiarazioni sulla cosiddetta moralità professionale e sul controllo dei requisiti.

In merito al problema delle dichiarazioni il Consiglio di Stato ha precisato che la partecipazione agli appalti pubblici è, ormai, disciplinata da puntuali disposizioni normative anche comunitarie, che sono volte chiaramente alla chiarezza e trasparenza delle procedure, alla par condicio, alla tutela della concorrenza,al favor partecipationis, alla tassatività delle cause di esclusione, al soccorso istruttorio laddove non si tramuti nell'integrazione sostanziale o nella modifica dell'offerta, all'inammissibilità di clausole ultra legem che in pratica si risolvono in meri appesantimenti formali e burocratici, all'approccio interpretativo rivolto a valorizzare il contenuto effettivo dell'offerta, e quindi quelle disposizioni sono poste proprio al fine precipuo di assicurare che l'esito della gara venga a premiare in effetti la migliore offerta economica e tecnica, alla luce della corrispondenza degli aspetti formali con quelli sostanziali, dei requisiti di partecipazione con la verifica dei documenti prodotti a supporto, e quindi salve le dichiarazioni non corrispondenti al vero.
Nelle ipotesi in cui il bando di gara richieda la dichiarazione ex art. 38 cod. contratti del direttore tecnico senza prevedere identico adempimento anche per il responsabile tecnico, l'omessa dichiarazione di quest'ultimo non può determinare l'esclusione dalla gara, poiché tale figura non può ritenersi di certo assimilabile a quella del direttore tecnico, per di più in via interpretativa, se si ha riguardo soprattutto ai compiti in concreto affidati allo stesso nell'azienda e non particolarmente incisivi.

Per quanto concerne, poi, il controllo dei requisiti, i Giudici di Palazzo Spada richiamano l'art. 15 della legge n.183/2011 secondo cui l'Amministrazione ha l'obbligo di acquisire d'ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati qualora in possesso di altre Amministrazioni, applicabile anche in materia di appalti pubblici, in atto con l'attivazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp), operativa presso l'AVCP, e con la centralizzazione di tali controlli; peraltro in tema di DURC la normativa di cui al citato D.L. n. 34/2014 contiene significative semplificazioni per l'acquisizione e la verifica d'ufficio on-line di tale requisito.

A cura di Gabriele Bivona



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