La
verifica delle offerte anomale, ex art. 55 direttiva CE
n. 18/2004 e
artt. 87 e 88 Codice dei contratti, offre alle
Amministrazioni uno strumento di controllo finale delle offerte a
garanzia del risultato e dell'aggiudicazione con un apprezzamento
discrezionale della convenienza complessiva dell'offerta ritenuta
migliore e del conseguente importo complessivo, nel presupposto che
l'eventuale incongruità di talune voci di costo non comporta di
necessità l'anomalia dell'offerta nel suo complesso, con
conseguente stravolgimento e vanificazione, tramite il giudizio di
anomalia, dell'esito della gara.
Così si è espresso il
Consiglio di Stato nella
Sentenza
n. 1744 depositata in Segreteria il
10 aprile 2014. In
tema di verifica di anomalia delle offerte di cui ai citati artt.
87 e 88 del Codice dei contratti, il giudizio positivo non
abbisogna di una specifica ed estesa motivazione e, quindi, è
sufficiente il richiamo "
per relationem" alle operazioni ed
alle risultanze dello specifico procedimento, il quale è
insindacabile se immune da macroscopici vizi di illogicità e
irrazionalità.
Nella stessa sentenza i giudici di Palazzo Spada sono intervenuti
sul problema delle
dichiarazioni sulla cosiddetta moralità
professionale e sul
controllo dei requisiti.
In merito al problema delle dichiarazioni il Consiglio di
Stato ha precisato che la partecipazione agli appalti pubblici è,
ormai, disciplinata da puntuali disposizioni normative anche
comunitarie, che sono volte chiaramente alla chiarezza e
trasparenza delle procedure, alla
par condicio, alla tutela
della concorrenza,al
favor partecipationis, alla tassatività
delle cause di esclusione, al soccorso istruttorio laddove non si
tramuti nell'integrazione sostanziale o nella modifica
dell'offerta, all'inammissibilità di clausole ultra legem che in
pratica si risolvono in meri appesantimenti formali e burocratici,
all'approccio interpretativo rivolto a valorizzare il contenuto
effettivo dell'offerta, e quindi quelle disposizioni sono poste
proprio al fine precipuo di assicurare che l'esito della gara venga
a premiare in effetti la migliore offerta economica e tecnica, alla
luce della corrispondenza degli aspetti formali con quelli
sostanziali, dei requisiti di partecipazione con la verifica dei
documenti prodotti a supporto, e quindi salve le dichiarazioni non
corrispondenti al vero.
Nelle ipotesi in cui il bando di gara richieda la dichiarazione ex
art. 38 cod. contratti del direttore tecnico senza prevedere
identico adempimento anche per il responsabile tecnico, l'omessa
dichiarazione di quest'ultimo non può determinare l'esclusione
dalla gara, poiché tale figura non può ritenersi di certo
assimilabile a quella del direttore tecnico, per di più in via
interpretativa, se si ha riguardo soprattutto ai compiti in
concreto affidati allo stesso nell'azienda e non particolarmente
incisivi.
Per quanto concerne, poi, il controllo dei requisiti, i
Giudici di Palazzo Spada richiamano l'art. 15 della legge
n.183/2011 secondo cui l'Amministrazione ha l'obbligo di acquisire
d'ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti
dichiarati qualora in possesso di altre Amministrazioni,
applicabile anche in materia di appalti pubblici, in atto con
l'attivazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici
(Bdncp), operativa presso l'AVCP, e con la centralizzazione di tali
controlli; peraltro in tema di DURC la normativa di cui al citato
D.L. n. 34/2014 contiene significative semplificazioni per
l'acquisizione e la verifica d'ufficio on-line di tale
requisito.
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