La presidenza del consiglio dei ministri, con delibera 19 gennaio
2007, ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale parte degli
articoli della legge della regione Abruzzo 8 novembre 2006,
inerente modifiche ed integrazioni alle leggi regionali sui lavori
pubblici e l’edilizia residenziale pubblica.
La motivazione risiede nella compatibilità tra le due disposizioni
della legge regionale in materia di collaudo rispetto al codice
unico dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il codice unico dei contratti, infatti, stabilisce che le regioni
non possono precedere una norma differente da quella statale: unica
possibilità per le regioni è quella di uniformasi a tale disciplina
riferendosi così, anche al D.P.R. n. 554/1999.
La regione Abruzzo, non tenendo in considerazione le norme
nazionali, ha lasciato in vita l’albo regionale dei collaudatori,
fino a nuove disposizioni regionali in materia di collaudi di opere
pubbliche: dietro front, quindi, in quanto le regioni non possono
prevedere una disciplina diversa da quella del codice dei
contratti, andando in contrasto con l’articolo 117, secondo comma
della Costituzione.
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