L’
Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con la
circolare n. 11 del 21 febbraio scorso illustra tutte le novità
relative alla normativa sul rendimento energetico in edilizia
previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 pubblicato
nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta ufficiale n. 26
dell’1 febbraio 2007.
Il Decreto legislativo n. 311/2006 modifica il precedente decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante “
Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia” in molti punti.
Tra le principali modifiche alla disciplina, già in vigore dal 2
febbraio scorso, segnaliamo la
novità relativa alla
certificazione energetica e alla metodologia per il calcolo del
rendimento energetico degli edifici.
Riguardo alla certificazione energetica, il dlgs n. 311/2006,
all’articolo 5, in attesa dell`emanazione delle Linee guida
nazionali per la certificazione energetica, stabilisce che
l`attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito
dall’
attestato di qualificazione energetica o da una
equivalente procedura di certificazione.
L`art. 2 del decreto, inoltre, estende gradualmente la
certificazione a tutti gli edifici.
Nel provvedimento sono contenute, poi, nuove regole in tema di:
funzioni delle Regioni e degli enti locali per la riqualificazione
energetica del patrimonio immobiliare del territorio; obbligo di
utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
e termica; climatizzazione estiva.
Ricordiamo che il Dlgs n. 311/2006 è entrato in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, dunque,
il 2 febbraio scorso e ha introdotto,
a partire dal 1° luglio
2007, l’obbligo di certificazione energetica anche per gli
edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in
cui vengano immessi nel mercato immobiliare.
Tale obbligo sarà, poi, esteso:
- a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie
utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole
unità immobiliari;
- a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Entro i prossimi mesi dovrebbero essere emanate le
linee guida
per i criteri di certificazione e fino a quel momento
l’attestato di certificazione energetica è sostituito
dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore
dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori.
Allegato alla news il testo del decreto legislativo n. 192/2005
coordinato con il decreto legislativo n. 311/2006 e la nota Ance in
cui venvono vengono illustrate oltre che le novità introdotte dal
decreto legislativo n. 311/2006, anche i profili civilistici e
amministrativi legati alla disciplina del rendimento
energetico.
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