Dopo l'anticipazione di poche settimane fa, adesso è ufficiale:
Inarcassa ha abolito il contributo minimo soggettivo per i
professionisti con un reddito inferiore a 15.690 euro. Lo ha
comunicato ufficialmente Inarcassa che ha anche pubblicato il nuovo
Regolamento Generale di Previdenza con le ultime modifiche
ed integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti il 26 marzo
2014.
Come già chiarito (
leggi news), la modifica al Regolamento
Generale di Previdenza prevede la possibilità di derogare
all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di
5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa,
per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al
contributo minimo soggettivo.
Entrando nel dettaglio, è stato inserito all'art. 4 il comma 3 che
consente dal 2014, a chi prevede di conseguire un reddito
professionale inferiore a 15.690 euro, di non versare il contributo
soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito
effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione
della dichiarazione on line.
Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà sono garantiti i
servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea
inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di
presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi
di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi
maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo
integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati
entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in
corso).
I Requisiti
Per non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare
il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto, è necessario che
il professionista possegga i seguenti requisiti:
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato;
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La presentazione della domanda
Per l'anno in corso la deroga deve essere richiesta,
entro e non
oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite
l'applicativo disponibile nell'area riservata di Inarcassa On Line
al menù "
Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo
minimo".
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la
rateizzazione
bimestrale dei contributi minimi 2014. In tal caso, il piano di
rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione
con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'
importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.
La domanda può essere annullata
entro e non oltre il 30
giugno, esclusivamente in via telematica, sempre
dall'applicativo su Inarcassa On Line.
Le modalità di versamento
Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella
dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2015 per il 2014),
sarà inferiore a € 15.690, verrà generato un MAV per un
importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il
31/12/15.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse
uguale o superiore a € 15.690, verrà generato un MAV con
scadenza 31/12/15 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato,
maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo
dovuto di € 2.275 e decorrenti dalle due scadenze ordinarie
(
integrazione obbligatoria).
Gli effetti della deroga
La deroga determina la
diminuzione dell'anzianità
contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in
misura proporzionale a quanto versato per l'annualità
interessata.
Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per
il 2014, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725
euro, per cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365.
[(725/2.275) * 365 gg.].
Si potrà
integrare gli importi non versati entro i cinque
anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera
(
integrazione volontaria).
Ad esempio il riscatto della deroga 2014, di n. 248 giorni,
sarà possibile entro il 31/12/2020.
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