Entra in vigore il prossimo 30 aprile 2007 la fornitura da parte
dell’anagrafe dei rapporti finanziari al Fisco dei conti e dei
rapporti finanziari intestati ai contribuenti esistenti dal 1°
gennaio 2005.
Il provvedimento 19 gennaio dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio scorso, fissa le
procedure con cui gli intermediari faranno uso della banca dati che
sarà gestita in una sezione dell’anagrafe tributaria.
I soggetti obbligati alla comunicazione sono imprese,
intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle
assicurazioni (banche, Poste italiane, società finanziarie, società
di leasing, factoring, Sim, Sicav, Sgr) che erogano, in ragione dei
contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a
qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati e comunicano in via
telematica all'Anagrafe tributaria, i dati relativi alle suddette
liquidazioni.
I dati oggetto della comunicazione all'Anagrafe tributaria
sono le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate,
erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'identificativo del
sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. Nel dettaglio, quindi, i
rapporti da segnalare saranno: conti correnti, conto deposito
titoli e/o obbligazioni, conto deposito a risparmio o vincolato,
buoni fruttiferi, fondi pensione.
Attenzione, comunque: si parla sempre di importi superiori a 1.500
euro!
Per quanto concerne gli adempimenti, secondo il provvedimento
dell’agenzia delle entrate, i rapporti cessati dal 1° gennaio 2005
al 31 dicembre 2006 e per quelli in essere al 31 dicembre 2006,
hanno come termine di comunicazione il 30 aprile 2007. Per le
modifiche intervenute fino al 30 aprile 2007, le comunicazioni
vanno effettuate entro il 31 maggio 2007. Gli aggiornamenti
successivi saranno mensili.
Le modalità di trasmissione sono esclusivamente di natura
telematica, attraverso Entratel o Fisconline. Per effettuare la
trasmissione telematica delle comunicazioni, i soggetti sono tenuti
ad utilizzare i software di controllo distribuiti gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate.
L’accesso e la consultazione delle informazioni potrà
avvenire esclusivamente nei casi in cui siano stati avviati
controlli fiscali o indagini finanziarie.
L’accesso andrà preventivamente autorizzato secondo il seguente
prospetto:
- per le Entrate, dal direttore centrale dell’Accertamento o dal
Direttore regionale;
- per la Guardia di Finanza, dal comandante regionale.
© Riproduzione riservata