Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 20 maggio, la legge
16 maggio 2014, n. 78 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante
disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese”.
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 34 che inserisce
numerose modifiche entra in vigore definitivamente, da oggi, la
semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di
lavoro a termine, di contratto di apprendistato, di contratti di
solidarietà ed in materia di documento unico di regolarità
contributiva.
Per il
contratto a termine (
art. 1) viene prevista
l’
elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di
lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il
requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo
del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la
possibilità di prorogare anche sino a cinque volte il contratto a
tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che
sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa
attività lavorativa.
Per il
contratto di apprendistato (
art. 2) si prevede
il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di
prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo
piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali
previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è
necessariamente condizionata alla conferma in servizio di
precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre
previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte
riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione
del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro
viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica,
che diventa un elemento discrezionale.
Con l’
articolo 2-bis vengono dettate disposizioni
transitorie relative agli articoli 1 e 2 e viene precisato che tali
articoli si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sono fatti salvi
gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal
decreto-legge stesso.
Con l’
articolo 4 del provvedimento, un ulteriore intervento
di semplificazione che riguarda la
smaterializzazione del
DURC; in pratica viene superato l’attuale sistema che impone
ripetuti adempimenti burocratici alle imprese e a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge, chiunque abbia
interesse, può verificare con modalità esclusivamente telematiche
ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti
dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i
contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse
edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta
eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal
decreto-legge stesso.
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