Mentre i rappresentanti nazionali delle libere professioni tecniche
danno notizia di fantomatici
"provvedimenti per aprire il
mercato dei lavori pubblici", il Governo prosegue nella sua
azione demolitrice delle libere professioni e con il decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66 (in attesa di conversione in legge) aggiunge
una perla, alle numerose già esistenti, che nessuno ha avuto ancora
modo di analizzare.
Sto parlando dell'articolo 8 del D.L. n. 66/2014, in cui il comma 8
precisa che le "
amministrazioni pubbliche (...) sono:
a) autorizzate … a ridurre gli importi dei contratti in essere
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti
medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la
facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione
di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso
verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato
all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.
In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle
more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti,
possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e
servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti
accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di
centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel
rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti
pubblici;
b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati
(...) non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle
riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai
prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e
servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A
…".
Se è vero com'è vero che
i servizi di architettura e di
ingegneria rientrano tra i servizi, le pubbliche
amministrazioni potranno, per in contratti in essere relativi a
progettazioni o direzione dei lavori, rinegoziare gli stessi con
una riduzione del 5 % dell'importo contrattuale.
Resta la facoltà del prestatore del servizio di recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione
di volontà dell'Amministrazione senza alcuna penalità da
recesso.
Come può ben comprendersi si tratta di una norma assolutamente
iniqua che, per altro potrebbe provocare:
- la nullità della verifica dell'anomalia effettuata in sede di
aggiudicazione perché il procedimento in contraddittorio
dell'offerta si è concluso favorevolmente solo alle condizioni
originarie e non è possibile sapere se l'offerta con l'importo
ridotto del 5 % sarebbe stata ammessa;
- nel caso di utili originari inferiori al 5 %, una prestazione
in perdita che dovrebbe essere sanzionata dalla giustizia
amministrativa in quanto incompatibile con le legittime aspettative
dell'amministrazione committente per una regolare esecuzione della
prestazione;
- la probabile impossibilità di garantire l'integrità del costo
del personale e dei costi di sicurezza aziendali, costringendo, di
fatto, il contraente a sottopagare il personale, attenuare le
misure di sicurezza o evadere gli oneri contributivi.
Con un'altra perla, il Governo precisa, poi, che, nel caso di
recesso da parte del fornitore del servizio che non vuole
sottostare alla riduzione del 5 %, nelle more della definizione
delle procedure per un nuovo affidamento, può affidare il servizio
stesso tramite affidamento diretto.
Stento ad immaginare cosa potrebbe succedere nel caso di una
direzione dei lavori!.
Il vero fatto è che il servizio di architettura e di ingegneria non
può essere trattato dal punto di vista dell'affidamento, così come
in atto è trattato, alla stregua di un servizio di pulizia (con
tutto il rispetto per lo stesso) e che una simile norma prima di
essere scritta avrebbe dovuto essere maggiormente attenzionata per
evitare, per altro, che le pubbliche amministrazioni, attuandola
non restino con nulla nelle mani perché pur con il recesso senza
penale da parte del contraente, a mio avviso, resterebbe
impregiudicato il danno emergente e il lucro cessante, che non sono
penalità, ma indennizzi e ristori.
In pratica l'amministrazione risparmierebbe il 5 % ma si troverebbe
condannata a pagare indennizzi e ristori che sarebbero,
probabilmente, più elevati del risparmio ottenuto!
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