Diventa legge il
Piano Casa. Sulla Gazzetta ufficiale n. 121
del 27 maggio scorso è stata pubblicata la legge 23 maggio 2014 n.
80 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015".
Con la pubblicazione della legge di conversione diventano
operative, anche, le modifiche introdotte dalla Camera e dal
Senato. Gli originari 15 articoli sono diventati 20 con i nuovi 5
relativi:
- all'IMU per immobili posseduti da cittadini residenti
all'estero (art. 9-bis);
- alla definizione amministrativa e contabile degli interventi di
edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente
necessario alla lotta alla criminalità organizzata; (art.
10-bis);
- alla semplificazione in materia edilizia (art. 10-ter);
- alle disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire (art. 10-quater);
- alla clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto
speciale 8art. 13-bis).
Nel dettaglio il decreto-legge prevede interventi circa per 1
miliardo e 800 milioni di euro con tre obiettivi:
- il sostegno all'affitto a canone concordato;
- l'ampliamento dell'offerta di alloggi popolari;
- lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale.
Finanziamento dei fondi dedicati alle locazioni (art. 1)
Il primo obiettivo del decreto legge è fornire immediato sostegno
economico alle categorie sociali meno abbienti che ad oggi non
riescono più a pagare l'affitto. E proprio in risposta a tale
emergenza è stato deciso di incrementare rispettivamente con
100
milioni il
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione e
226 milioni il
Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Nello specifico:
- Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione che già aveva una dotazione di 100
milioni (50 per il 2014 e altri 50 per il 2015) verrà raddoppiato a
200 milioni (100 per il 2014 e 100 per il 2015).
- Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli che
già aveva una dotazione di 40 milioni di euro, è stato incrementato
di 226 milioni ripartiti negli anni 2014-2020. Di fatto è stato
reso strutturale.
Riduzione della cedolare secca per contratti a canone
concordato (art. 9)
Per incentivare i proprietari di alloggi sfitti a metterli sul
mercato a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca, già
ridotta lo scorso anno dal 19 al 15%, viene ulteriormente abbassata
- per il quadriennio 2014-2017 - al 10%. La cedolare secca al 10%
per chi affitta a canone concordato è estesa, oltre ai Comuni ad
alta densità abitativa, anche ai Comuni colpiti da calamità
naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
negli ultimi cinque anni.
Agevolazioni fiscali bonus acquisto mobili (art. 7)
E’ stata ripristinata la versione originaria del testo sui bonus
fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazioni del 50%) che
li estendeva all’acquisto di mobili ed elettrodomestici. La
detrazione fiscale per l’acquisto di mobili è ora ammessa sino al
31 dicembre 2014 entro il tetto di spesa a 10.000 euro, ma comunque
per un importo svincolato dall'importo della spesa per la
ristrutturazione.
Modifiche della disciplina del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione (art. 2)
Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni la norma
prevede che le risorse del
Fondo Affitto sono destinate
anche alla creazione di strumenti a livello comunale (ad es.
Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra
proprietario e affittuario:
- per i mancati pagamenti del canone;
- per eventuali danni all'alloggio.
La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti
per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente
comma, anche per quelle per finita locazione.
Incentivi ai Comuni che acquisiscono in locazione immobili di
privati per contrastare l'emergenza abitativa. Incentivi alle
rinegoziazioni fra le parti delle locazioni esistenti per la
stipula di contratti a canoni inferiori.
Piano di recupero alloggi ex iacp e di proprieta' dei comuni 568
milioni di euro (art. 4)
Il Piano, che dovrà essere approvato entro 4 mesi, finanzierà con
500 milioni di euro il recupero di oltre 12.000 alloggi, anche ai
fini dell'adeguamento energetico, impiantistico e statico degli
immobili. Le risorse, entro il limite di 500.000 euro, sono
reperite attraverso il "fondo revoche" (infrastrutture strategiche
"incagliate"). Altri 67,9 milioni di euro vanno al recupero di
ulteriori 2.300 alloggi ex IACP da destinare alle categorie sociali
disagiate (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento,
figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure
esecutive di rilascio per finita locazione).
Misure per l'ampliamento dell'offerta di edilizia residenziale
pubblica (art. 4)
La norma favorisce l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in
locazione nei Comuni ad alta tensione abitativa, senza consumo di
nuovo suolo, valorizzando il risparmio energetico, accelerando
l'utilizzo delle risorse dei Fondi immobiliari per il social
housing (come il FIA). Lo fa, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, attraverso interventi di:
- ristrutturazione edilizia;
- sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione
dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma;
- variazione della destinazione d'uso;
- creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla
residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di
vendita;
- creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione
temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale
pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a
procedure di sfratto.
Assegnati, poi, 100 milioni di euro
- per le Regioni che entro 90 giorni definiscono:
- i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio
sociale;
- i criteri per la fissazione dei canoni di locazione;
- i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con
patto di futura vendita eventuali norme di semplificazione per il
rilascio del titolo abilitativo edilizio e riduzioni degli oneri di
urbanizzazione.
- per il finanziamento della quota di alloggi per gli inquilini
ERP nonché degli spazi e servizi collettivi dei soli Comuni che
entro 90 giorni recepiscono le norme di semplificazione e
approvano:
- i criteri di valutazione urbanistica, economica e funzionale
degli interventi;
- le superfici complessive che possono essere cedute ad altri
operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o
privata.
Offerta di acquisto degli alloggi ex IACP agli inquilini
(art. 3)
Entro il 30 giugno 2014 un decreto MIT, MEF, Affari regionali
(d'intesa con la Conferenza unificata) sulle procedure di
alienazione degli alloggi ex IACP e dei Comuni a favore degli
attuali inquilini. Entro 30 giorni la costituzione Fondo contributo
agli interessi sui mutui ipotecari, con una dotazione di 18,9
milioni di euro ogni anno dal 2015 al 2020 (113,4 milioni di euro)
per favorire l'acquisto degli alloggi da parte degli inquilini.
Accesso al Fondo di garanzia statale per la prima casa del MEF
(istituito con la legge di Stabilità) dotato di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
Più vantaggi per chi abita in un alloggio di edilizia
popolare (art. 7)
Si prevede che per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari
di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria
abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari
a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera i
15.493,71 euro;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71
euro ma non supera i 30.987,41 euro.
Più vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o
ristrutturati (art. 6)
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o
ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa
ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40 per cento per un
periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei
lavori.
Riscatto a termine dell'alloggio sociale (art. 8)
Le convenzioni che disciplinano le locazioni di alloggio sociale
possono prevedere che - trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del
contratto di locazione - l'inquilino abbia la facoltà di riscattare
l'unità immobiliare. Chi acquista ha due vantaggi: 1) l'Iva dovuta
dall'acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo
Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non
all'inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo
per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi
vende rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle
cessioni alla data del riscatto.
Agevolazioni fiscali IMU residenti all'estero (art.
9-bis)
Chi risiede all'estero e ha in Italia, una o più case sfitte, per
una di queste non dovrà pagare l'Imu perché gli verrà considerata
come prima casa. Tari e Tasi saranno ridotte dei due terzi.
Lotta all'occupazione abusiva (art. 5)
Più rigore nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che
non potrà chiedere né la residenza, né l'allacciamento ai pubblici
servizi e non potrà partecipare a procedure di assegnazione di
alloggi IACP per cinque anni. Una norma che mira al ripristino
delle situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non
riesce a garantire.
In allegato la legge di conversione ed il testo del
decreto-legge n. 47 coordinato con la legge di conversione.
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