Con la pubblicazione della legge 23 maggio 2014, n. 80 di
conversione del decreto.legge 28 marzo 2014, n, 47, diventano
operative le
novità introdotte dall’articolo 12 relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Con il citato articolo 12 viene data una soluzione al
problema
delle categorie principali, delle categorie specialistiche e
superspecialistiche nell’appalto dei lavori pubblici. Il
problema era nato a seguito della
sentenza n. 3014/2013 del
Consiglio di Stato che aveva generato il successivo
annullamento, con
Decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013, dell’articolo 109, comma 2 (in relazione
all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle
categorie»), dell’articolo 107, comma 2 e dell’articolo 85, comma
1, lettera b), numeri 2 e 3) del Regolamento n. 207/2010 di
attuazione del Codice dei contratti.
Nel dettaglio con il citato articolo 12 viene
superato il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
24/04/2014 e viene data una soluzione transitoria di dodice
mesi al problema delle categorie in attesa che, così come disposto
dal comma 5 del citato articolo 12, vengano adottate, secondo la
procedura prevista all'art. 5, comma 4, del codice dei contratti,
le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 con la precisazione che
alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari
sostitutive cessano di avere efficacia le disposizioni
transitorie.
Con l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 47, vengono inserite
alcune modifiche al Regolameno n. 207/2010 che possono essere così
riassunte:
- a) si considerano strutture, impianti e opere speciali
(cosiddette “s.i.o.s.” di valore > 5% importo totale lavori) ai
sensi dell'art. 37, comma 11, del codice dei contratti, le seguenti
categorie: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS
14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30;
- b) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente
può, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
l'opera, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo
quanto previsto al successivo punto c);
- c) non possono essere eseguite direttamente
dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola
categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara di
importo singolarmente superiore al 10 % dell’importo complessivo
dell’opera ovveso di importo superiore a 150.000 Euro relative alle
categorie: OG tutte, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10,
OS 11, OS12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS
21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35.;
- d) le categorie indicate nel precedente punto c) sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Esse sono, altresì, scorporabili e sono indicate
nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale;
- e) le categorie indicate al precedente punto c) possono
essere subappaltate solo nel limite del 30 per cento del loro
importo. Il tutto con le seguenti precisazioni:
- 1) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e
superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o
mandante) devono essere in possesso della S.O.A. adeguata;
- 2) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma
non superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o
mandante) possono limitarsi al possesso dei requisiti
“semplificati” di cui all’articolo 90 del Regolamento n.
207/2010;
- f) sono abrogati i commi 1 e 3 dell'art. 109 del
regolamento n. 207/2010;
- g) sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse
dell'allegato A del regolamento n. 207/2010 e la tabella sintetica
delle categorie del medesimo allegato A;
- h) i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti,
all'art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal
D.P.R. 30 ottobre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 12 del D.L. n. 47/2014;
- i) il richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo
periodo, all'art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si
intende riferito al comma 2 dell’articolo 12 del D.L. n.
47/2014.
In allegato il testo del D.P.R. n. 207/2010 coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto-legge n. 47/2014 convertito dalla
legge n. 80/2014.
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