ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale - Associazione federale delle
Regioni e delle Provincie autonome) è, recentemente, intervenuta
con un proprio documento sul
decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 recante “
Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale” che entro il prossimo mese di giugno deve
essere convertito in legge.
Nell’ambito del Gruppo di lavoro “
Aggregazione della committenza
pubblica” ITACA ha predisposto un documento di analisi che
nello specifico ha riguardato le nuove norme relative agli
affidamenti di contratti pubblici proposte all’interno del
decreto-legge stesso.
Occorre precisare che la
Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome ha proposto
la soppressione, in sede di
conversione, degli artt. 8 e 9 del D.L. 66/2014 o, in
subordine, alcune modifiche agli stessi articoli
Ricordiamo che con l’
articolo 8 rubricato
“
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi”:
- si prevedono 2,1 miliardi di riduzione della spesa, di cui:
- 700 per le regioni;
- 700 per gli enti locali;
- 700 per le amministrazioni centrali;
- si introduce l’obbligo di pubblicare i dati relativi alla
spesa per beni e servizi nonché l’indicatore di tempestività dei
pagamenti, in conformità ad uno schema previsto con DPCM da
emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 66/2014,
sentita la Conferenza Unificata. Tale disposizione, da
“armonizzare” con quanto già previsto dal D.Lgs. 33/2013
(soprattutto al fine di stabilire chiaramente una cadenza annuale
per la pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti),
appare un ulteriore aggravio rispetto alle già esistenti norme
contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
163/2006, con specifico riferimento agli articoli 63, 65, 66,
122, 124, 206. Si pensi, peraltro, a quanto il “debito informativo”
posto a carico delle stazioni appaltanti verrà inevitabilmente ad
aumentare anche in forza delle nuove norme contenute all’art. 10
del D.L. 66/2014, nella parte in cui vi si introduce, in aggiunta
rispetto agli attuali obblighi di invio dei dati già esistenti,
anche la trasmissione all’Osservatorio dell’Autorità di
un’ulteriore serie di informazioni (ad es. contratti per
l’acquisizione di beni/servizi sopra soglia - unitamente alla
relativa determina a contrarre - stipulati a seguito di procedura
negoziata, ovvero a seguito di procedura aperta/ristretta nelle
quali sia stata presentata una sola offerta valida);
- per i contratti “in essere”, relativi a beni e servizi, viene
previsto:
- a) riduzione del 5% a decorrere dalla entrata in vigore del
decreto e fino alla durata dei contratti medesimi;
- b) stipula convenzione con CONSIP nelle more delle nuove
procedure di aggiudicazione;
- c) che gli atti ed i contratti stipulati in violazione di tali
norme sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance
individuale del dirigente;
- d) la possibilità di misure alternative, per le regioni, per
conseguire risparmi corrispondenti di spesa corrente (comunque non
inferiori);
- e) il riferimento alla salvaguardia dell’autonomia
regionale.
Con l’
articolo 9 rubricato “
Soggetti aggregatori per beni
e servizi e prezzi di riferimento”:
- viene prevista l’istituzione di un elenco dei soggetti
aggregatori - il cui numero complessivo non potrà in ogni
caso essere superiore a 35 - del quale faranno parte CONSIP
ed una centrale di committenza regionale per ciascuna
Regione;
- vengono istituiti:
- il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;
- un apposito fondo per favorire l’aggregazione degli acquisti di
beni/servizi da parte dei predetti soggetti aggregatori: a tali
fini è stato previsto uno stanziamento di 10 mln nel 2015 e di 20
mln dal 2016, da ripartire tra i soggetti aggregatori con apposito
decreto del MEF.
In particolare, ITACA ritiene che dette misure, volte alla
riduzione della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda
l’acquisizione di beni e servizi attraverso l’aggregazione della
domanda, seppur condivisibile nei suoi principi ispiratori,
determineranno seri problemi strutturali, organizzativi e
procedurali alle amministrazioni aggiudicatrici operanti sul
territorio, ed in particolar modo ai comuni ed alle regioni, con il
forte rischio di contrazione della domanda pubblica che,
inevitabilmente, ripercuoterà i suoi effetti sul mercato degli
appalti e del lavoro.
ITACA auspica, pertanto, anche sulla base del parere espresso dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha avanzato
alcune proposte emendative, una proroga dei termini della norma
ovvero l’assegnazione ad un nuovo provvedimento dell’attuazione dei
nuovi obblighi, altrimenti inapplicabili, onde consentire alle
Regioni di strutturare e/o istituire i nuovi soggetti aggregatori
previsti ed, agli enti del territorio, di definire operativamente
un sistema organizzativo ed amministrativo idoneo a consentire una
coerente aggregazione della domanda.
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