Con grande semplicità ma, anche con grande chiarezza, il presidente
dell'Autorità nazionale anticorruzione
Raffaele Cantone ha
dichiarato che "
Nel caso del Mose sembrerebbe coinvolto il
sistema imprenditoriale, il sistema politico ma anche il sistema
dei controlli" aggiungendo anche che "
Tutti i Grandi
eventi degli ultimi anni sono stati fatti con deroghe. Siamo al
paradosso che le regole funzionano sugli appalti di medio-piccola
grandezza, mentre in quelli di dimensioni più ampie, dove dovrebbe
essere maggiore l'attenzione perché ci sono in ballo interessi
maggiori, lì le regole non funzionano, non vengono
applicate".
Mi permetto di aggiungere che
le deroghe al Codice dei
contratti, oggi, continuano perché ne ritroviamo altre nelle
"
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e
altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto
Pompei" riportate all'articolo 2 del
decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83 e nelle misure relative alla riqualificazione e
sicurezza edifici scolastici contenute nel
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014.
Le osservazioni di Cantone sono assolutamente condivisibili ma
occorre, anche riflettere sul fatto che il Codice dei contratti,
a distanza di 8 anni dalla entrata in vigore è ancora non
del tutto applicabile e sempre soggetto a modifiche, integrazioni e
deroghe.
Anche senza deroghe di sorta, esistono all'interno del Codice
regole e controlli che, in alcuni casi, non sono resi operativi e
restano, quindi, inapplicati.
Se, per esempio, ci soffermiamo sull'
articolo 89 del Codice
rubricato "
Strumenti di rilevazione della congruità dei
prezzi" notiamo come lo stesso avrebbe potuto consentire la
valutazione della convenienza o meno dell'aggiudicazione nonché la
valutazione sull'anomalia dell'offerta quando non viene applicato
il criterio dell'esclusione automatica; in atto non è possibile in
quanto le stazioni appaltanti non sono in possesso dei costi
standardizzati per tipologia di lavoro in relazione a specifiche
aree territoriali per il semplice fatto che gli stessi non sono
stati, ancora, determinati dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, così come disposto all'
articolo 7, comma 4,
lettera b) del Codice dei contratti.
Sull'argomento relativo ai costi standard per i lavori pubblici, a
distanza di oltre 8 anni dall'entrata in vigore del Codice dei
contratti, l'unico documento che ritroviamo tra gli innumerevoli
emanati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è quello relativo ad una "Consultazione
on-line" del primo semestre del 2012 dal titolo "
Determinazione dei costi standard per i lavori
pubblici".
La consultazione avrebbe dovuto avere il fine di illustrare una
metodologia per la determinazione dei costi standard e lo scopo,
tra l'altro, di:
- definire le finalità e l'utilizzo dei costi standard ed il loro
impatto sulle stazioni appaltanti e sulle imprese;
- individuare l'elenco delle tipologie di opere e i parametri di
riferimento oggetto di costo standard;
- stabilire la metodologia per definire il costo standard e la
relazione di quest'ultimo con i prezzari di riferimento.
Al documento di consultazione era, poi, allegata una
proposta
metodologica basata sulle incidenze percentuali delle componenti di
lavorazioni prevalenti con un dettagliato esempio relativo ai
costi standard dei rilevati stradali.
Nel citato allegato, l'Osservatorio, per arrivare
all'individuazione dei costi standard in maniera sistematica, ha
elaborato un modello basato sull'incidenza percentuale delle
principali componenti caratterizzanti l'opera sul costo totale
dell'opera stessa (strutture in c.a., opere murarie, impianti
elettrici, impianti termici, ecc.). La logica sottesa al modello è
la stessa utilizzata dall'allora Ministero dei lavori pubblici con
D.M. 11 dicembre 1978 ai fini della individuazione dell'incidenza
percentuale delle componenti che caratterizzano ciascuna
lavorazione (incidenza dei materiali, dei macchinari, della
manodopera, ecc.).
Nella conclusione del documento di riferimento della consultazione
on-line viene precisato che "
I costi standard delle diverse
tipologie di opere assumono una particolare rilevanza per la
programmazione della spesa da parte delle amministrazioni
pubbliche. Il ruolo del costo standard, tuttavia, non si esaurisce
con la programmazione poiché potrebbe essere utilizzato dalle
stazioni appaltanti per differenti finalità, per esempio, come
valore di riferimento per valutare la congruità delle offerte in
sede di gara da parte delle stazioni appaltanti.
La determinazione dei costi standard per tipologia di opera e per
area territoriale richiede necessariamente l'individuazione di un
modello semplice e di facile implementazione in relazione alla
circostanza che i costi standard devono essere aggiornati con
cadenza annuale".
L'unico risultato oggi, alla faccia della trasparenza, è di non
sapere che fine ha fatto la consultazione e se l'Autorità ha
continuato nel lavoro di definizione dei costi standardizzati.
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