L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha reso noto soltanto in questoi giorni due
determinazioni del mese di novembre del 2006 e precisamente la
determinazione n. 6 del 15/11/2006 recante “Procedimento di
controllo sulle attestazioni di qualificazione ai sensi dell’art.
14 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34” e la determinazione n. 7 del
16/11/2006 recante: “Comunicazioni all’Autorità da parte delle
società di ingegneria e professionali ai sensi dell’art. 90 comma
1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163”.
Società di ingegneria e società professionali
Con la
determinazione n. 7/2006, l’Autorità, nel precisare
che gli articoli 53 (Requisiti delle società di ingegneria) e 54
(Requisiti delle società professionali) del Regolamento di cui al
Dpr n. 554/1999 sono tuttora vigenti essendo del tutto compatibili
con il Codice dei contratti, dispone che:
- le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel
disposto dell’articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le
società professionali nonché i consorzi stabili di società
d’ingegneria e professionali di cui all’articolo 90, comma 1,
lettere e), f) ed h) del Codice, in possesso dei requisiti di cui
agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che operano nel settore
pubblico, debbono comunicare i propri dati all’Autorità;
- i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione
che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli
obblighi di comunicazione di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99
entro 30 giorni dalla loro costituzione;
- le società di ingegneria e professionali nonché i consorzi
stabili di società d’ingegneria e professionali di cui all’articolo
90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, già operanti nel
settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e
54 del DPR 554/99, che intendano partecipare a gare per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui
all’art. 50 del DPR 554/99, sono tenute agli obblighi di
comunicazione di cui al precedente punto;
- 1) entro 30 giorni dalla prima
partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti
servizi;
- non sono tenuti all’obbligo di comunicazione all’Autorità le
associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonché gli
studi professionali;
- restano confermate per i soggetti richiamati ai punti
precedenti le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della
scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione
della stessa già pubblicate sul sito internet dell’Autorità
all’indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it, nella
sezione “Società di ingegneria e professionali”.
Attestazioni SOA
Con la determinazione n. 6/2006, l’Autorità, successivamente ad
avere accertato che, in alcuni casi, le imprese nell’ambito delle
verifiche disposte sui certificati lavori utilizzati ai fini
dell’emissione delle attestazioni, per verificarne la veridicità,
ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di controllo ai
sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 34/2000, provvedono all’immediata
restituzione dell’attestazione di qualificazione alla SOA
emittente, ai fini dell’archiviazione del procedimento stesso, per
poi provvedere ad attestarsi presso altra SOA, dispone che:
- il procedimento di controllo sulle attestazioni, ai sensi
dell’art. 14 del D.P.R. 34/2000, mira a verificare che
l’attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno
rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento e che
l’impresa attestata sia in possesso del requisito di affidabilità
morale e professionale atto a consentire l’ottenimento di una nuova
attestazione;
- la restituzione dell’attestazione di qualificazione alla SOA
emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che
deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicità
della documentazione presentata dall’impresa ed al permanere in
capo ad essa dei prescritti requisiti di affidabilità morale e
professionale, onde verificare la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;
- la riattestazione viene travolta dall’esito negativo del
procedimento di controllo;
- la non imputabilità della falsità all’impresa che ha conseguito
l’attestazione acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova
attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi
dell’art. 17, lett. m), D.P.R. n. 34 del 2000, sussisterà il
requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
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