Si avvicina il 30 giugno 2014 e la "febbre da POS" cresce. Dopo
aver chiarito che l'art. 15, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre
2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221),
modificato dall'art. 9, comma 15-bis del Decreto-Legge 30 dicembre
2013, n.150 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15) non
obbliga esplicitamente a dotarsi di un POS ma solo ad
"accettare pagamenti attraverso carte di debito", è già
intervenuto il
Consiglio Nazionale Forense puntualizzando
che nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il
pagamento tramite carta di debito e che nel caso in cui il
professionista ne sia sprovvisto si determinerebbe semplicemente la
fattispecie della
mora del creditore, che non libera il
debitore dall'obbligazione (
leggi news).
A distanza di 3 settimane dalla circolare del
Consiglio
Nazionale Forense, è intervenuto anche il
Consiglio
Nazionale degli Ingegneri con la
circolare 10 giugno 2014,
n. 382 recante
"Ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo
per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS",
con la quale viene rilevato che la normativa di riferimento non
determina
"l'insorgenza di un obbligo di dotazione del POS da
parte dei professionisti interessati alla data del 30 giugno 2014,
bensì un mero ampliamento delle modalità di pagamento attraverso le
quali l'utenza è legittimata a corrispondere il prezzo pattuito per
la prestazione effettuata". Come già chiarito anche dagli
Avvocati, dal 30 giugno 2014 i soggetti beneficiari di una
prestazione professionale avranno la possibilità di un nuovo
strumento di pagamento, mentre i professionisti saranno tenuti a
dotarsi di apposito sistema POS, solo qualora essi intendano
concretamente farvi ricorso.
Anche secondo gli
Ingegneri italiani, in caso di
ingiustificato rifiuto da parte del professionista (eventualmente
sprovvisto di POS) a ricevere il pagamento secondo carta di debito,
non perderà il diritto a ottenere il proprio onorario, ma si verrà
a determinare una situazione di stallo, derivante dalla cosiddetta
"mora del creditore", che non determina comunque un esonero dal
pagamento della prestazione.
Al fine, comunque, di evitare spiacevoli inconvenienti, il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri consiglia di pattuire
preventivamente per iscritto le modalità di pagamento con il quale
sarà pagato l'onorario, specificando eventualmente di volersi
avvalere di una modalità di pagamento alternativa al POS (bonifico
bancario, assegno o contanti fino alla soglia di 1.000 euro, come
previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007).
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