Il Decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, recante Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione all’articolo 13 disciplina le modalità dei
nuovi contratti di collaborazione. Il provvedimento legislativo
nella necessità di emanare disposizioni finalizzate ad ottimizzare
l'organizzazione ed il funzionamento in taluni settori della
pubblica amministrazione e ridurre il numero delle collaborazioni
coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni dispone che
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata
competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e,
altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere
prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto
e compenso della collaborazione.
Le nuove disposizioni diventano perciò dei principi fondamentali
nella gestione dei servizi di collaborazione per l’attribuzione
degli incarichi, così come disciplinati dall'articolo 110 del d.lgs
n. 267/2000.
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