Niente imposta di registro, ipotecaria e catastale per le
popolazioni abruzzesi che decidono di acquistare un immobile
sostitutivo dell'abitazione principale distrutta nel sisma che ha
colpito l'Abruzzo nel giugno 2009.
Lo ha chiarito la
risoluzione n. 61/E con la quale l'Agenzia
delle Entrate ha risposto l'11 giugno 2014 ai dubbi interpretativi
emersi a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 che all'articolo 10, comma 4 prevedeva la
soppressione di tutte le agevolazioni, anche se contenute in leggi
speciali, previste ai fini dell'imposta di registro per gli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo
oneroso in genere.
Ricordiamo, infatti, che a seguito del sisma che ha colpito
l'Abruzzo il
6 aprile 2009 era stato pubblicato il decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la legge 24 giugno
2009, n. 77, che all'art. 3 prevedeva un regime di esenzione per
gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell'abitazione
principale distrutta dal sisma trovi applicazione. Successivamente,
la pubblicazione del Dlgs n. 23/2011 ha disposto, a partire dall'1
gennaio 2014, la soppressione di tutte le agevolazioni all'imposta
di registro per gli atti traslativi di immobili.
La risoluzione delle Entrate ha ricordato che giĆ con la circolare
21 febbraio 2014, n. 2, era stato chiarito che la soppressione
disposta dal D.Lgs. n. 23/2011 non opera in relazione ad alcune
previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di
particolari istituti e che interessano diverse tipologie di atti, e
non necessariamente quelli traslativi o costitutivi di diritti
reali immobiliari. L'ambito della misura agevolativa prevista dal
D.L. n. 39/2009 va oltre il trattamento fiscale dell'imposta di
registro dovuta sui trasferimenti immobiliari, trattandosi,
infatti, di disposizioni che si collocano in un piano di interventi
volti a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati
dal sisma. Una interpretazione che escludesse l'applicazione
dell'esenzione ai soli fini dell'imposta di registro dovuta per gli
atti di natura traslativa a titolo oneroso non risulterebbe
coerente con l'impianto normativo delineato dal legislatore con il
citato decreto-legge.
In definitiva, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e
catastale resta valida anche dopo l'1 gennaio 2014, in quanto
l'intervento non costituisce un'agevolazione sui trasferimenti
immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a
garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal
sisma.
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