Come anticipato in una nostra precedente notizia sono state
depositate le prime sentenze che di fatto escludono dal pagamento
dell'IRAP alcune categorie.
Le sentenze depositate in Cassazione lasciano, però, non poche
perplessità circa la possibilità che le stesse siano, comunque,
state formulate in modo da difendere un diritto ormai acquisito
dello stato nell'applicazione del tributo a lavoratori autonomi che
dispongono di strutture organizzative assai modeste e il cui
reddito può essere paragonato a quello di lavoratori dipendenti
(esentati dal pagamento dell'Irap).
Rileggendo le sentenze, in particolare la n. 3680, risulta evidente
che esentare dall'Irap solo chi "impiega beni strumentali eccedenti
il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza
di organizzazione" può voler dire lasciare ampio margine di
opinabilità che porti ad interpretare il minimo indispensabile solo
ad un tavolo ed un computer.
Nella stessa sentenza leggiamo, inoltre, che l'Irap può essere
applicata solo a chi si "avvale in modo non occasionale di lavoro
altrui". Anche in questo caso, riteniamo che nulla sia stato
lasciato al caso (passando per buono il gioco di parole). Facciamo
l'esempio di un ingegnere che utilizzi un geometra per effettuare
le misure: in questo caso il professionista si può avvalere anche
in maniera non occasionale di lavoro altrui, ma questa non è
"conditio sine qua non" per assoggettarlo al balzello.
Evidenziamo, inoltre, il caso di due o tre giovani che si aprono
uno studio associato: va bene assoggettare all'Irap i grandi studi
associati con decine di collaboratori e del personale di
segreteria, ma come intende comportarsi la giurisprudenza nei
confronti di un piccolo studio associato formato da due o tre
giovani che per far fronte alle naturali esigenze assumono una
segreteria?
Affinché la situazione non precipiti nel caos più totale, si
attendono delle chiarificazioni da parte degli organi competenti
che tolgano i margini di opinabilità che la legge lascia troppo
spesso a giudici frustrati e poco flessibili.
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