ESCLUSIONE FANTASMA

01/03/2007

Come anticipato in una nostra precedente notizia sono state depositate le prime sentenze che di fatto escludono dal pagamento dell'IRAP alcune categorie.

Le sentenze depositate in Cassazione lasciano, però, non poche perplessità circa la possibilità che le stesse siano, comunque, state formulate in modo da difendere un diritto ormai acquisito dello stato nell'applicazione del tributo a lavoratori autonomi che dispongono di strutture organizzative assai modeste e il cui reddito può essere paragonato a quello di lavoratori dipendenti (esentati dal pagamento dell'Irap).

Rileggendo le sentenze, in particolare la n. 3680, risulta evidente che esentare dall'Irap solo chi "impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" può voler dire lasciare ampio margine di opinabilità che porti ad interpretare il minimo indispensabile solo ad un tavolo ed un computer.

Nella stessa sentenza leggiamo, inoltre, che l'Irap può essere applicata solo a chi si "avvale in modo non occasionale di lavoro altrui". Anche in questo caso, riteniamo che nulla sia stato lasciato al caso (passando per buono il gioco di parole). Facciamo l'esempio di un ingegnere che utilizzi un geometra per effettuare le misure: in questo caso il professionista si può avvalere anche in maniera non occasionale di lavoro altrui, ma questa non è "conditio sine qua non" per assoggettarlo al balzello.

Evidenziamo, inoltre, il caso di due o tre giovani che si aprono uno studio associato: va bene assoggettare all'Irap i grandi studi associati con decine di collaboratori e del personale di segreteria, ma come intende comportarsi la giurisprudenza nei confronti di un piccolo studio associato formato da due o tre giovani che per far fronte alle naturali esigenze assumono una segreteria?

Affinché la situazione non precipiti nel caos più totale, si attendono delle chiarificazioni da parte degli organi competenti che tolgano i margini di opinabilità che la legge lascia troppo spesso a giudici frustrati e poco flessibili.

A cura di Gianluca Oreto


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