Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 entrano in vigore, le
ultime modifiche al Codice dei contratti.
Tra la fine del 2013 ed i primi sei mesi del 2014, il Codice dei
contratti è stato nuovamente modificato ed integrato dalle seguenti
norme:
- Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23
giugno 2014, n. 89
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
C’è anche da precisare che alcuni articoli devono intendersi
adeguati al
Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione
del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti.
Ma andiamo con ordine e vediamo le modifiche introdotte dagli
ultimi provvedimenti precedentemente elencati.
Art. 6 - Così come disposto dall’articolo 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dal 25 giugno è soppressa
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la decadenza dei relativi organi. I compiti
e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC).
Art. 6-bis - Con l’articolo 2, comma 13-sexies del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre
2013, n. 12, è introdotta una modifica al comma 1 per rendere
inequivocabile l’obbligo di far acquisire esclusivamente alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice con la
precisazione che il termine dell’1 gennaio 2013 è stato postergato
prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture all’1/1/2014 e, successivamente,
all’1/7/2014 dall’articolo 9, comma 15-ter del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150 convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15.
Art. 28 - Gli importi di 137.000, 211.000 e 5.278.000 Euro
devono intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi
importi 134.000, 207.000 e 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento
(CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva
2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 32 - L’importo di 211.000 Euro deve intendersi
adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo 207.000 Euro
definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che
modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 33 - Il comma 3-bis viene interamente sostituito
dall’articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con la nuova versione
del comma 3-bis vine precisato che “
I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia
il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi
in violazione degli adempimenti previsti dal presente
comma”.
Art. 38 - Con l’articolo 39, comma 1 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, è introdotto il comma 2-bis con cui viene
precisato che per quanto concerne i requisiti di ordine generale,
la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non
inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del
valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Le nuove
disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette
successivamente al 24 giugno 2014.
Art. 46 - Viene introdotto il comma 1-ter con cui viene
precisato che Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis,
si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando
o al disciplinare di gara. Le nuove disposizioni si applicano alle
procedure di affidamento indette successivamente al 24 giugno
2014.
Art. 66 - Con l’articolo 39, comma 2 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, è integralmente sostituito il comma 7 e viene
aggiunto il comma 7-bis; è, di fatto, cancellata dal
l’obbligatorietà di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui
quotidiani e le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di
cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere
dall’1 gennaio 2016.
Art. 83 - Con l’articolo 9, comma 4-bis del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è
modificata la lettera n) del comma 1 con l’inserimento delle parole
“e l’origine produttiva”. In definitiva duando il contratto è
affidato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: “n)
la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva”.
Art. 99 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono
intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi
134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013
del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la
direttiva 2004/18/CE.
Art. 118 - L’articolo 13, comma 10, lettere a) e b) del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 interviene con alcune
modifiche nell’articolo 118 e, precisamente con l’inserimento alla
fine comma 3 di una ulteriore frase e con l’inserimento dei due
ulteriori commi 3-bis e 3-ter.
Con tale nuova versione, nel caso di condizioni di particolare
urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto
accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in
corso, viene previsto il pagamento diretto del subappaltatore o al
cottimista dell’importo docuto per le prestazioni eseguite.
Con l’inserimento del comma 3-bis viene precisato che è sempre
consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di
appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato
preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni
eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e
cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla
predetta procedura. Con linterimento del comma 3-ter
Art. 122 - Con l’articolo 26, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, è integralmente sostituito il comma 5 e viene
aggiunto il comma 5-bis; è, di fatto, cancellata l’obbligatorietà
di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani e le spese
per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli
avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato
IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le nuove
disposizioni si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2016.
Art. 125 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono
intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi
134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013
del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la
direttiva 2004/18/CE.
Art. 176 - Con l’articolo 1, comma 72 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) viene integralmente
sostituito il comma 9 che nella nuova versione in cui viene
precisato che Il soggetto aggiudicatore deve verificare,, prima di
effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale,
compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente
generale verso i propri affidatari ed ove risulti l'inadempienza
del contraente generale, il soggetto aggiudicatore deve applicare
una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento
diretto all'affidatario, nonché applicare le eventuali diverse
sanzioni previste nel contratto.
Art. 189 - Con l’articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150 viene spostato al 31 dicembre 2014 il termine
entro il quale il possesso dei requisiti di adeguata idoneità
tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di
attestazioni SOA.
Art. 196 - Gli importi di 137.000 e di 211.000 Euro devono
intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi
134.000 e 207.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n. 1336/2013
del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la
direttiva 2004/18/CE.
Art. 215 - L’importo di 422.000 e di 5.278.000 Euro devono
intendersi adeguati, con decorrenza 1/1/2014 ai nuovi importi di
414.000 e di 5.186.000 Euro definiti nel Regolamento (CE) n.
1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/17/CE
e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 235 - L’importo di 422.000 Euro deve intendersi
adeguato, con decorrenza 1/1/2014 al nuovo importo di 414.000 Euro
definito nel Regolamento (CE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che
modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
Art. 237-bis - Così come stabilito all’articolo 13, comma 11
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, le disposizioni in
materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative
alle opere in esercizio di cui al presente articolo si applicano a
tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti
comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e
delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che
stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per
oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale
l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di
destinazione della stessa.
Nel testo allegato alla notizia sono evidenziate tutte le
modifiche introdotte dai provvedimenti emanati tra la fine del 2013
ed i primi sei mesi del 2014 precedentemente indicati
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