Il Tar del Lazio, sezione di Roma, con sentenza n. 1321 dello
scorso 13 febbraio 2007, ha dettato un chiaro riferimento in
materia di project financing e contributo pubblico.
La senteza si riferisce ad un avviso di project financing su base
articolo37 e seguenti della Legge n. 109/1994, oggi conglobata del
nuovo Codice Unico dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Il fatto.
Un'amministrazione comunale intendeva affidare in concessione la
costruzione e la gestione della metanizzazione di una rete
intercomunale violando una serie di norme di legge tra le quali
quelle relative alla disponibilità di finanziamenti publici.
Il ricorso.
Si sostiene che dal contenuto dell'avviso pubblico non risulta
possibile formulare correttamente il progetto finanziario per
l'incertezza delle disponibilità finanziarie pubbliche, stante la
loro entità.
Si legge dall'avviso che "l'amministrazione comunale non assume
alcun impegno nè fornisce alcuna assicurazione circa la effettiva e
definitiva disponibilità, anche parziale, di detti finanziamenti
ministeriali e per la durata di cui al presente avviso".
Secondo l'azienda promotrice del ricorso, senza questo dato il
piano economico e finanziario da presentare alle amministrazioni
comunali risulterebbe fortemente compromesso.
La violazione della norma è riferita al fatto che la stessa riporta
chiaramente che il soggetto concedente, nel bando di gara, indica
il prezzo necessario ad assicurare al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario (Legge n.
109/1994 ed oggi D.Lgs. n. 163/2006).
Il dispositivo del Tar.
Il Tar del Lazio, in virtù dello stato di incertezza relativo al
finanziamento pubblico, sostiene che gli atti di gara risulterano
viziati in uno dei loro presupposti.
La violazione della normativa è riferita al fatto che, in tal modo,
non è possibile procedere ad una corretta formulazione degli
impegni economici e finanziari, stante soprattutto il complesso
servizio quale è quello della metanizzazione di una rete
intercomunale.
L'azienda promotrice del ricorso, inoltre, contesta anche
l'addebito al concessionario dei costi sostenuti per la messa a
punto dei documenti a base di gara e l'indeterminatezza della
durata della concessione.
Su questi aspetti, però, il Tar rigetta il ricorso in quanto per
quanto concerne i costi non esiste illegittimità "trattandosi
comunque di spese relative alle attività preparatorie compiute
dall'amministrazione ai fini del buon esito della procedura, anche
in termini di ammissione dell'opera al finanziamento statale".
Relativamente alla durata della coincessione, poi, si tratta "di un
elemento che, nei limiti della vigente disciplina legislativa in
materia, ben può rientrare nella discrezionalità tecnico-operativa
dell'aspirante promotore".
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