RISORSE PUBBLICHE DETERMINATE

02/03/2007

Il Tar del Lazio, sezione di Roma, con sentenza n. 1321 dello scorso 13 febbraio 2007, ha dettato un chiaro riferimento in materia di project financing e contributo pubblico.
La senteza si riferisce ad un avviso di project financing su base articolo37 e seguenti della Legge n. 109/1994, oggi conglobata del nuovo Codice Unico dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Il fatto.
Un'amministrazione comunale intendeva affidare in concessione la costruzione e la gestione della metanizzazione di una rete intercomunale violando una serie di norme di legge tra le quali quelle relative alla disponibilità di finanziamenti publici.

Il ricorso.
Si sostiene che dal contenuto dell'avviso pubblico non risulta possibile formulare correttamente il progetto finanziario per l'incertezza delle disponibilità finanziarie pubbliche, stante la loro entità.
Si legge dall'avviso che "l'amministrazione comunale non assume alcun impegno nè fornisce alcuna assicurazione circa la effettiva e definitiva disponibilità, anche parziale, di detti finanziamenti ministeriali e per la durata di cui al presente avviso".
Secondo l'azienda promotrice del ricorso, senza questo dato il piano economico e finanziario da presentare alle amministrazioni comunali risulterebbe fortemente compromesso.

La violazione della norma è riferita al fatto che la stessa riporta chiaramente che il soggetto concedente, nel bando di gara, indica il prezzo necessario ad assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario (Legge n. 109/1994 ed oggi D.Lgs. n. 163/2006).

Il dispositivo del Tar.
Il Tar del Lazio, in virtù dello stato di incertezza relativo al finanziamento pubblico, sostiene che gli atti di gara risulterano viziati in uno dei loro presupposti.
La violazione della normativa è riferita al fatto che, in tal modo, non è possibile procedere ad una corretta formulazione degli impegni economici e finanziari, stante soprattutto il complesso servizio quale è quello della metanizzazione di una rete intercomunale.

L'azienda promotrice del ricorso, inoltre, contesta anche l'addebito al concessionario dei costi sostenuti per la messa a punto dei documenti a base di gara e l'indeterminatezza della durata della concessione.
Su questi aspetti, però, il Tar rigetta il ricorso in quanto per quanto concerne i costi non esiste illegittimità "trattandosi comunque di spese relative alle attività preparatorie compiute dall'amministrazione ai fini del buon esito della procedura, anche in termini di ammissione dell'opera al finanziamento statale".
Relativamente alla durata della coincessione, poi, si tratta "di un elemento che, nei limiti della vigente disciplina legislativa in materia, ben può rientrare nella discrezionalità tecnico-operativa dell'aspirante promotore".

A cura di Paola Bivona


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