Per le e cessioni a titolo gratuito di aree sulle quali sono state
realizzate opere di urbanizzazione a favore di un Comune, l'imposta
di registro si applica in misura fissa e non sono dovute le imposte
ipotecaria e catastale.
Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la
risoluzione 3
luglio 2014, n. 68/E in risposta ad un interpello concernente
l'interpretazione dell'articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973 che
chiedeva, in particolare, di conoscere se gli atti di acquisto
gratuito di aree comprese nell'ambito delle convenzioni relative a
piani di lottizzazione o di urbanizzazione, possano beneficiare del
trattamento di favore previsto.
Il dubbio interpretativo
L'articolo 10 del Dlgs n. 23/2011 ha introdotto, a decorrere dall'1
gennaio 2014, delle rilevanti novità nel regime impositivo, ai fini
delle imposte indirette, per gli atti, a titolo oneroso, traslativi
o costitutivi di diritti reali immobiliari. In particolare, il
comma 4 dell'articolo 10 della stessa norma ha previsto la
soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie per
gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso soggetti a
imposta di registro in misura proporzionale. Il dubbio riguardava
l'applicabilità o meno di queste modifiche normative agli atti di
cessione, a titolo gratuito, al Comune, di aree con relative opere
di urbanizzazione.
La soluzione delle Entrate
Dall'1 gennaio 2014 non si applicano più le misure agevolative
dell'imposta di registro, intese come riduzioni di aliquote,
imposte fisse o esenzioni dall'imposta, agli atti costitutivi o
traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso. Queste
agevolazioni restano, invece, applicabili agli stessi atti se posti
in essere a titolo gratuito.
L'articolo 28 della legge urbanistica n. 1150/1942 stabilisce che
l'autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo
edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda,
tra l'altro, la cessione gratuita, entro termini prestabiliti,
delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché
la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione secondaria. Considerato, quindi, che il
legislatore qualifica espressamente queste cessioni come atti a
titolo gratuito, l'Agenzia delle Entrate esclude che gli stessi
possano essere ricondotti nell'ambito degli atti costitutivi o
traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma
di soppressione delle agevolazioni. Per gli atti di cessione a
titolo gratuito ai Comuni delle aree necessarie alle opere di
urbanizzazione continuano, quindi, ad applicarsi le previsioni
recate dall'articolo 32 del Dpr n. 601/1973.
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