Il Consiglio dei Ministri il 10 luglio scorso ha deliberato
l’
impugnativa della legge Regione Puglia n. 27del 20/05/2014
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del
26 maggio 2014 e recante “
Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione
del fascicolo del fabbricato” in quanto contiene disposizioni
in contrasto con gli articoli 3, 117, secondo comma, lett. l) e
117, terzo comma, della Costituzione.
Nelle motivazioni dell’impugnativa viene precisato che le finalità
perseguite dalla legge regionale sono esplicitate nell'art. 1, ove
si afferma che la Regione agisce “
a tutela della pubblica e
privata incolumità, persegue una politica mirata alla conoscenza
dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia
della sicurezza e della qualità delle strutture, nonché del buon
governo del territorio”. Questi obiettivi sono perseguiti
mediante “
un sistema integrato ed informatizzato per la
conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio
esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai
fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle
azioni sismiche» e attraverso «una politica di prevenzione e
protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l
'individuazione di modalità di attuazione che sensibilizzino anche
i soggetti privati interessati”.
Gli scopi cui tende la legge regionale sono dunque
riconducibili
alla competenza legislativa riconosciuta dall'art. 117, co. 3,
Cost. alle Regioni in materia di protezione civile e di governo del
territorio, ambiti nei quali queste devono rispettare i
principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Nel dettaglio sono state censurate le seguenti disposizioni:
- la norma contenuta nell’articolo 2 , rubricata “Definizioni”
fornisce , al comma 1 una propria definizione di «fabbricato»,
inteso come «l'insieme di strutture portanti ed elementi
cosiruitivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da
formare con continutià dalle fondamenia alla copertura un organismo
edilizio fitnzionalmente autonomo».
Il comma 2 dà inoltre la definizione di «aggregato », termine con
cui si fa riferimento a «un insieme di .fabbricati attigui che gia
interagiscono staticamente per i soli carichi gravitazionali o che
possono interagire per azioni sismiche o dinamiche in genere».
Il comma 3 considera «fabbricati di nuova costruzione» quelli
iniziati dopo l'entrata in vigore della legge regionale , mentre,
con il comma 4, vengono chiamati «fabbricati esistenti» tutti gli
altri. Infine il comma 5 precisa che «per proprietari si intendono:
a) nel caso di costruzioni esistenti, il proprietario dell’intero
fabbricato ovvero i titolari di proprietà delle singole porzioni;
b) nel caso di nuove costruzioni, i soggetti per conto dei quali si
procede alla realizzazione dell ‘immobile Le definizioni di
fabbricato sopra descritte, la cui formulazione letterale, tra
altro, consente astrattamente di darne un'applicazione generale ,
contrastano con quelle di «costruzione» e di «proprietario»
racchiuse nella legislazione statale e che costituiscono il
presupposto per l'applicazione di norme poste dal legislatore
statale a tutela d' interessi unitari.
Le costruzioni in zone sismiche sono infatti sottoposte alla
disciplina prevista agli artt. 83 e ss. del DPR n. 380/2001 , che
ne subordina la realizzazione a specifiche norme tecniche emanate
con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali.
- le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 e 6 che,
rispettivamente, disciliplinano i casi in cui è obbligatorio
fascicolo di fabbricato, i casi in cui è data ai comuni la facoltà
di estendere detta obbligatorietà , la scheda informativa per i
fabbricati esistenti, la verifica della condizione statica,
presentano tutte aspetti di illegittimità costituzionale.
In conclusione, nell’impugnativa viene precisato che, le norme
regionali contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 contrastano con
gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in ragione dei principi di
ragionevolezza, semplicità e proporzionalità, con l’art. 42, della
Costituzione che tutela la proprietà privata, con l’articolo 117,
comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione,con riferimento alla
competenza statale in materia di ordinamento civile e livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, oltre che con i principi fondamentali della normativa
statale in materia di “governo del territorio” (art. 117, co. 3,
con riferimento agli artt. 11, 12, 20 ,22, 23, 23 bis , 25, 26 , 83
e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001), e devono pertanto essere
impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
Grande plauso, ovviamente, da Confedilizia che ha ottenuto
l’impugnativa da parte del Governo, dinanzi alla Corte
costituzionale. Come noto, il provvedimento è stato approvato dal
Consiglio regionale all’unanimità ma già due volte la Corte
costituzionale ha bocciato l’introduzione in altre Regioni di tale
obbligo, così come hanno fatto il Consiglio di Stato e diversi
TAR.
“
Apprendiamo la notizia - ha dichiarato il Presidente della
Confedilizia,
Corrado Sforza Fogliani - “
con gioia e
riconoscenza verso il Governo Renzi, che non si è lasciato
condizionare da interessi demagogici e neppure da quelli
corporativi, avendo ben presente che oggi l’Italia, e tantomeno la
proprietà immobiliare, non può concedersi di questi lussi da lavoro
buroindotto ma deve concentrarsi sull’economia reale”.
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