La sentenza del Tar Piemonte n. 3832 del 29 novembre 2005 ha
stabilito che la quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione va calcolata sulla base della disciplina vigente al
momento in cui la concessione edilizia viene rilasciata, adesso
permesso di costruire.
Infatti per costante orientamento giurisprudenziale, è illegittimo
l’atto comunale che impone il pagamento di una somma come
contributo di urbanizzazione, applicando la disciplina venuta in
essere dopo la data di rilascio della concessione edilizia.
Perciò il Comune non può chiedere integrazioni degli oneri di
urbanizzazione a seguito di un ricalcolo effettuato in base a nuove
tabelle parametriche, stilate dopo il rilascio del titolo
abilitativo.
I giudici del TAR hanno ribadito che l’obbligo del pagamento degli
oneri di urbanizzazione nasce al momento del rilascio del titolo
abilitativo, per cui si applicano i parametri vigenti in quel
momento.
© Riproduzione riservata