L’
Autorità nazionale anticorruzione, avvalendosi del tavolo
tecnico costituito con le principali categorie professionali
operanti nel settore, ha proceduto alla revisione ed
all’aggiornamento delle
linee guida in materia di affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura.
Il documento contiene, di fatto, la
revisione ed aggiornamento
della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 recante “
Linee
guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
all’ingegneria”
e della deliberazione del 3 maggio 2012, n.
49 recante “
Quesiti in merito ai servizi di architettura ed
ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.
27”.
Il documento posto in consultazione contiene i seguenti 10
paragrafi
- 1. Inquadramento generale
- 2. Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro
- 3. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee
- 4. I requisiti di partecipazione alla gara
- 5. Classi, categorie e tariffe professionali
- 6. Le forme di partecipazione alla gara
- 7. I criteri di aggiudicazione
- 8. Indicazioni sulle modalità di applicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
- 9. La valutazione di anomalia delle offerte
- 10. La verifica e validazione della progettazione
Il documento affronta le principali questioni connesse
all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ponendo
particolare
attenzione agli strumenti volti a premiare la
qualità della progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi
eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani
professionisti.
Le linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (Disciplina
dell’analisi di impatto della regolamentazione) nella quale è
contenuta l’analisi di alcune proposte formulate dagli operatori
del settore nel corso del tavolo tecnico nonché di talune norme del
Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 relative ai requisiti di
accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.
Nell’ambito del tavolo tecnico sono state formulate una serie di
ipotesi e proposte concernenti l’affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura che meritano alcuni approfondimenti. Più
in particolare, le osservazioni che non hanno trovato accoglimento
e proposte fanno riferimento:
- alla possibilità di disporre l’esclusione automatica delle
offerte anomale anche per gli appalti di importo superiore 100.000
euro;
- alla possibilità di presentare offerte in rialzo rispetto alla
base d’asta, secondo il meccanismo del “minimo rialzo”;
- alla sospensione per 5 anni dell’internalizzazione dei servizi
(ovvero obbligo di esternalizzazione degli stessi) in relazione a
quanto previsto dall’art. 90 del Regolamento;
- alla modifica dell’articolo 263 relativamente ai requisiti di
partecipazione alle gare;
- alla necessità di applicare l’art. 266 del Regolamento che
impone alle stazioni appaltanti di fissare nel bando di gara un
limite al ribasso sul prezzo.
Per quanto l’
esternalizzazione dei servizi nel documento
viene precisato che
non è possibile rendere una interpretazione
della norma volta ad una maggiore apertura degli affidamenti verso
il mercato dei liberi professionisti anche in riferimento al
particolare momento di crisi economica che, peraltro, si riverbera
pure nei confronti della disponibilità di risorse da parte delle
amministrazioni pubbliche.
Viene, perlatro, richiamato il consolidato orientamento della Corte
dei conti, per il quale “
la facoltà di ricorrere ad altrui
collaborazioni va collocata nel contesto normativo ordinamentale e
deve conformarsi ai criteri di efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa il cui rispetto è incompatibile con incarichi ad
estranei, ingiustificati e/o inutili e/o superflui: e ciò, anche
nei casi in cui il conferimento dell’incarico stesso sia
formalmente legittimo”.
Relativamente al problema dei
requisiiti di partecipazione
contenuti nell’articolo 263 del Regolamento, l’Autorità precisa
che la disposizione regolamentare va coordinata con gli
artt. 41
e 42 del Codice, i quali, in relazione agli appalti di servizi
e di forniture, disciplinano le modalità di dimostrazione dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi da parte dei
concorrenti.
Tali disposizioni riconoscono alla stazione appaltante ampia
discrezionalità in ordine all’individuazione dei requisiti di
partecipazione attestanti l’affidabilità professionale dei
concorrenti. Tale discrezionalità, tuttavia, incontra il limite
del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza
rispetto all’oggetto della gara, all’importo dello stesso, alle
caratteristiche della prestazione oggetto d’affidamento.
In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione
appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo
tale da non restringere in modo ingiustificato la platea dei
potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra
gli stessi.
Ricordo che nel corso del convegno dell’8 maggio scorso dal titolo
“
Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici: le proposte della Rete
delle Professioni Tecniche” il Vicepresidente del CNAPPC
Rino La Mendola, aveva chiesto al Presidente dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici di lavori, servizi e fornitire
Sergio Santoro un provvedimento che certificasse
l
'inapplicabilità dell'articolo 263 del Regolamento in
quanto, a suo dire, il testo dello stesso configgerebbe con il
comma 2 dell'articolo 41 del codice, così come modificato dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, che ha inserito alla fine del citato comma la frase
"Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione,
limiti di accesso connessi al fatturato aziendale".
Avevo, dunque,
ragione nell’affermare che nel caso
dell'articolo 263, differentemente da quanto affermato dal
Vicepresidente La Mendola, la norma secondaria (appunto art.
263 del Regolamento)
non è in conflitto con la norma
primaria (artt. 41 e 42 del Codice dei contratti) ma potrebbe
diventare illegittima soltanto quando viene inserita senza alcuna
motivazione ed, in questi casi, l'unica soluzione, in atto,
possibile è quella di impugnare l'eventuale bando che non spieghi
le motivazioni per cui vengono utilizzati determinati limiti
connessi al fatturato aziendale e di proporre, oggi, all'Autorità
nazionale anticorruzione una "
Istanza di parere per la soluzione
delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.
163 del 2006".
Concludo ricordando che i soggetti interessati possono far
pervenire all’Autorità le proprie osservazioni
entro il 15
settembre 2014, ore 18.00, mediante la compilazione
dell’apposito modulo formato .pdf che, unitamente agli estremi
identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo
libero fino a 15.000 battute. I contributi pervenuti saranno
pubblicati sul sito web dell’Autorità, in forma non anonima, salvo
che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
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