Il 23 aprile 2014, è stata presentata presso la Camera dei Deputati
un'interrogazione parlamentare (n. 502689) con la quale sono stati
richiesti chiarimenti al Ministro dell'Economia e delle Finanze
circa i profili fiscali e catastali degli impianti fotovoltaici
delineati dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 19
dicembre 2013.
L'interrogazione (presentata dall'on. Causi e altri) ha
sottolineato la necessità di rivedere le linee guida dettate dal
citato documento di prassi con particolare riferimento a due
elementi.
Il primo, riguarda gli impianti fotovoltaici integrati in edifici,
lastrici solari o installati su aree pertinenziali di altri
immobili. Per tali fattispecie la circolare dell'Agenzia ha
precisato che non è necessario un autonomo accatastamento
dell'impianto ma che occorre comunque comunicare la variazione del
valore catastale dell'immobile, qualora, per effetto
dell'installazione, il valore capitale (o la relativa redditività
ordinaria) aumenti di più del 15% rispetto al valore
originario.
Il secondo elemento, riguarda l'aliquota percentuale di
ammortamento annuo degli impianti fotovoltaici qualificabili come
beni immobili, che assume rilevanza ai fini della determinazione
dei costi fiscalmente deducibili degli investimenti nel
fotovoltaico e che la richiamata Circolare ha ridotto in misura
pari al 4% (rispetto al precedente 9%, che è stato invece mantenuto
per i soli impianti che non assumo autonoma rilevanza
catastale).
La risposta del Ministero, resa il 30 aprile 2014, ha confermato la
posizione riguardo il primo punto, ribadendo che nell'attuale
disciplina catastale una variazione del 15% del valore (o della
redditività) degli immobili comporta in linea generale obblighi di
aggiornamento del relativo valore catastale. (Circolare
dell'Agenzia del Territorio n. 1 del 3 gennaio 2006 - allegato B).
Ciò nonostante, è stato precisato che per gli impianti fotovoltaici
qualificabili come beni mobili esistono specifiche esenzioni dalla
dichiarazione catastale anche quando incrementino il valore degli
immobili cui sono integrati in misura pari o superiore al 15% (tali
fattispecie, già illustrate nella circolare 36/E si riferiscono
agli impianti di potenza non superiore a 3Kw per unità immobiliare
servita; a quelli la cui potenza in Kw non risulta superiore a 3
volte il numero delle unità immobiliari i cui spazi comuni sono
serviti dall'impianto, e agli impianti a terra con cubatura non
superiore a 150 mc).
Con riferimento alle aliquote di ammortamento, nella risposta viene
evidenziato che l'Agenzia delle entrate condivide l'opportunità di
introdurre, con una specifica disposizione normativa, un'aliquota
di ammortamento unica per tutte le tipologie di impianti
fotovoltaici, in considerazione del fatto che, attualmente, in
carenza di una specifica disciplina di settore, le aliquote di
ammortamento sono state derivate in via analogica dai coefficienti
tabellari del DM 31 dicembre 1988: facendo riferimento,
rispettivamente, alle centrali termoelettriche per gli impianti
considerati "mobili" (aliquota 9%) e ai fabbricati industriali per
quelli considerati "immobili" (aliquota 4%).
Ciò premesso, si informa che Confindustria ha già fatto presente
all'Agenzia delle entrate che le posizioni assunte nella circolare
n. 36/E del 2013 non sono condivisibili, poiché creano
un'interferenza del tutto ingiustificata tra la disciplina di
accatastamento degli impianti e quella del reddito d'impresa.
Si ritiene che, a prescindere dall'obbligo o meno di procedere
all'accatastamento degli impianti, dovrebbe comunque trovare
applicazione il principio del component approach e di conseguenza
la parte impiantistica (pannelli, inverter, etc.) dovrebbe poter
fruire di un coefficiente di ammortamento tabellare diverso da
quello applicabile ai fabbricati (opere murarie). Un'integrazione
in tal senso della circolare 36/E è già stata richiesta, essendo
illogico sul piano sostanziale che le componenti impiantistiche
possano subire un diverso trattamento a seconda delle capacità
degli impianti in termini di potenza.
In ogni caso, anche in considerazione delle notevoli interferenze
che la presa di posizione dell'Agenzia crea sul piano del bilancio,
impedendo di fatto l'ammortamento a quote decrescenti,
Confindustria ritiene necessarie specifiche integrazioni alla
tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre
1988, da verificare sul piano tecnico anche recependo le
indicazioni delle imprese del settore e tenendo conto delle vigenti
prassi in materia di bilancio.
Fonte: GIFI - Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane
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