Come già anticipato in una precedente notizia, l’Agenzia delle
Entrate, per rimediare alla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 che ha bocciato
il regime italiano di detraibilità dell’Iva per le vetture
aziendali, con un provvedimento del 22 febbraio scorso ha reso note
le modalità per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli
acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1,
lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai
sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ma analizzando bene il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si
evince come questo abbia risposto alla sentenza della Corte di
Giustizia Europea, ma non ai canoni di eticità e coerenza. Il
provvedimento, definito da molti “diabolico”, risulta essere troppo
restrittivo nei termini di presentazione (15 aprile 2007) ed
eccessivamente complicato nella documentazione e nella modalità di
presentazione della domanda, obbligatoriamente telematica. Sembra
che l’Agenzia abbia volutamente complicato la pratica di rimborso,
per scoraggiare i contribuenti nel presentare le istanze.
Come osserva Andrea Trevisani, responsabile fiscale della
Confartigianato: “I tempi sono davvero troppo ristretti per la
compilazione, anche perché richiedono documentazioni difficili da
reperire”. Dello stesso parere è Paolo Moretti, presidente della
Fondazione Luca Pacioli, centro studi del Consiglio nazionale dei
ragionieri, il quale evidenzia l’insufficienza del tempo a
disposizione a fronte della documentazione da reperire. Più
ottimista è Mario Damiani, vicepresidente del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti, il quale afferma che: “chi ha interesse
grosso modo si attrezzerà anche se ci sarà un ingorgo con le altre
scadenze del periodo, spero però che sia da considerare un termine
non di decadenza.
In effetti, è difficilmente realizzabile la predisposizione dei
conteggi che riguardano l’IVA, le imposte sui redditi e l’Irap
degli anni 2003, 2004, 2005 e parte del 2006. Come è possibile
leggere nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate individua due
strade, ma la scelta obbligata è quella del rimborso forfetario,
che consente di detrarre nella misura corrispondente alla
percentuale del 40% l’Iva versata. Mentre difficile. Difficile, se
non irrealizzabile, è utilizzare la strada analitica che prevede la
predisposizione di una serie di documenti fra i qual, per altro, la
documentazione che attesta l’effettivo utilizzo del veicolo in base
ai criteri di reale inerenza.
Come afferma Claudio Carpentieri, della Cna: “ti chiedono una
documentazione dopo che hai effettuato l’acquisto e hai utilizzato
il veicolo, dovendo risalire a due anni precedenti. In più, se
scegli di autodeterminare la percentuale di detrazione hai lo
spettro della verifica. In questo modo si bypassa anche la Corte di
Giustizia, perché in violazione alla disciplina comunitaria
dell’Iva si è modificato il diritto alla detrazione in rimborso. Le
grandi aziende avranno più possibilità di raccogliere i dati ma
forse le piccole si orienteranno maggiormente a scegliere il tetto
del 40%”.
Ulteriori critiche nei confronti dei tempi di rimborso che, di
fatto, non sono ancora stati fissati e che si presume andranno per
le lunghe.
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