RIMBORSO AD OSTACOLI

06/03/2007

Come già anticipato in una precedente notizia, l’Agenzia delle Entrate, per rimediare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 che ha bocciato il regime italiano di detraibilità dell’Iva per le vetture aziendali, con un provvedimento del 22 febbraio scorso ha reso note le modalità per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ma analizzando bene il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si evince come questo abbia risposto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, ma non ai canoni di eticità e coerenza. Il provvedimento, definito da molti “diabolico”, risulta essere troppo restrittivo nei termini di presentazione (15 aprile 2007) ed eccessivamente complicato nella documentazione e nella modalità di presentazione della domanda, obbligatoriamente telematica. Sembra che l’Agenzia abbia volutamente complicato la pratica di rimborso, per scoraggiare i contribuenti nel presentare le istanze.

Come osserva Andrea Trevisani, responsabile fiscale della Confartigianato: “I tempi sono davvero troppo ristretti per la compilazione, anche perché richiedono documentazioni difficili da reperire”. Dello stesso parere è Paolo Moretti, presidente della Fondazione Luca Pacioli, centro studi del Consiglio nazionale dei ragionieri, il quale evidenzia l’insufficienza del tempo a disposizione a fronte della documentazione da reperire. Più ottimista è Mario Damiani, vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il quale afferma che: “chi ha interesse grosso modo si attrezzerà anche se ci sarà un ingorgo con le altre scadenze del periodo, spero però che sia da considerare un termine non di decadenza.

In effetti, è difficilmente realizzabile la predisposizione dei conteggi che riguardano l’IVA, le imposte sui redditi e l’Irap degli anni 2003, 2004, 2005 e parte del 2006. Come è possibile leggere nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate individua due strade, ma la scelta obbligata è quella del rimborso forfetario, che consente di detrarre nella misura corrispondente alla percentuale del 40% l’Iva versata. Mentre difficile. Difficile, se non irrealizzabile, è utilizzare la strada analitica che prevede la predisposizione di una serie di documenti fra i qual, per altro, la documentazione che attesta l’effettivo utilizzo del veicolo in base ai criteri di reale inerenza.

Come afferma Claudio Carpentieri, della Cna: “ti chiedono una documentazione dopo che hai effettuato l’acquisto e hai utilizzato il veicolo, dovendo risalire a due anni precedenti. In più, se scegli di autodeterminare la percentuale di detrazione hai lo spettro della verifica. In questo modo si bypassa anche la Corte di Giustizia, perché in violazione alla disciplina comunitaria dell’Iva si è modificato il diritto alla detrazione in rimborso. Le grandi aziende avranno più possibilità di raccogliere i dati ma forse le piccole si orienteranno maggiormente a scegliere il tetto del 40%”.

Ulteriori critiche nei confronti dei tempi di rimborso che, di fatto, non sono ancora stati fissati e che si presume andranno per le lunghe.

A cura di Gianluca Oreto


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