La
Camera dei Deputati ha approvato ieri, con voto di
fiducia la legge di conversione del
decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari. Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo
del Parlamento.
La legge di conversione, apprivata da Montecitorio, contiene
importanti modifiche agli articoli relativi:
- agli incentivi per la progettazione (art. 13),
- all’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici (artt. 23-bis e 23-ter);
- alla trasmissione delle varianti in corso d’opera all’Autorità
nazionale anticorruzione (art. 37).
Per quanto concerne le modifiche all’
incentivo per la
progettazione contenuto nell’originario art. 13 che inseriva
dopo i commi 5 e 6 il nuovo comme 6-bis con cui veniva cancellata
per il personale con qualifica dirigenziale la possibilità di avere
corrisposte gli incentivi, la versione approvata dalla Camera è
sostanzialmente diversa in quanto
con il nuovo articolo 13
vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei
contratti e
con il nuovo art. 13-bis vengono inseriti all’art.
93 del Codice dei contratti inuovi commi 7-bis, 7-ter, 7-quater
e 7-quinquies, con i quali, di fatto, le amministrazioni pubbliche
continuano a destinare ad un fondo per la progettazione e
l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro
con la precisazione che l'80 % del fondo stesso deve essere
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale e adottati con un apposito regolamento, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,
del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Nel dettaglio l’articolo 92 del Codice dei contratti diventa il
seguente:
“
Art. 92 - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata
fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai
fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle
dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo
da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2
stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle
tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto
sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai
nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui
all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di
progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il
progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le
aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. Comma abrogato
5. Comma abrogato
6. Comma abrogato
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci
per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese
necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e
geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni,
alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano
già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi.
Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e
dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante
è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui
al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
7-bis.Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei
dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute
dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione
all'intervento.
“Art. 93 -
1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento
preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità
dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la
conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il
soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e
grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per
ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del
procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E'
consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di
progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali
soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali
e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare
dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori
da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello
studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e
dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti
con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed
economici previsti in progetto nonché in un computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di
tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare
il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei
prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori
studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della
rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere
altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i
contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i
rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico
agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori
negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la
progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di
un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un
regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e
alla complessità dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo
per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna
opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel
regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto
delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare
riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella
qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere,
escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in
fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti
dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento
stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte
di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto
dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso
d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del
presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei
lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati
all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso
dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni,
non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento
economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in
quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si
applica al personale con qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato
all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e
all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai
cittadini.
7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti
di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare
con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi
7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel
caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della
manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai
sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.”
.
Restiamo in attesa del testo definitivo che dovrebbe essere
approvato dal Senato la settimana prossima e, successivamente,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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