Sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 agosto scorso è stata
pubblicata la
Determina n. 1 del 29 luglio 2014 dell’Autorità
nazionale Anticorruzione recante “
Problematiche in ordine
all'uso della cauzione provvisoria e definitiva (articoli 75 e 113
del Codice)”.
Si tratta della prima determina predisposta dalla ormai ex Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture che è stata soppressa dall’articolo 19 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 con compiti e funzioni trsagerite
all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nella determina in argomento vengono presentate alcune indicazioni
operative per il superamento di talune criticità riscontrate
dall'Autorità, nell'ambito della propria attività istituzionale, in
ordine all'applicazione dell'istituto della cauzione e vengono
trattati i seguenti argomenti:
- 1. Quadro normativo di riferimento
- 2. L'applicabilità degli articoli 75 e 113 ai settori
speciali
- 3. Sull'esclusione delle garanzie degli intermediari
finanziari
- 4. Sulla richiesta di livelli elevati di rating
- 5. Sul contratto autonomo di garanzia
- 6. Sullo svincolo della cauzione
Per la cauzione provvisoria e per quella definitiva
occorre fare
roferimento agli articoli 75 e 133 del Codice dei contratti;
nel dettaglio, con l'articolo 75 viene stabilito per gli appalti di
lavori, servizi e forniture l'obbligo di corredare l'offerta di una
cauzione, detta cauzione provvisoria, in misura pari al 2%
dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito,
il cui scopo è quello di garantire la serietà e l'affidabilità
dell'offerta stessa mentre con l’articolo 113 viene disciplinata la
cauzione definitiva il cui scopo è quello di garantire la corretta
esecuzione dell'appalto, imponendo all'esecutore del contratto la
costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo
contrattuale con cui il fideiussore si impegna a risarcire la
stazione appaltante del mancato o inesatto adempimento del
contraente.
Per quanto concerne
lo svincolo della cauzione nella
determina viene precisato che per gli appalti di lavori, la
cauzione definitiva viene progressivamente svincolata, in base al
combinato disposto di cui agli
articoli 123, comma 1 del
Regolamento e 113 del Codice.
La cauzione garantisce l'esecuzione del contratto, e potrà essere
escussa nei limiti del danno effettivo e delle ulteriori voci
previste dal citato articolo. 123 del Regolamento, ferma restando
la possibilità di agire per il maggior danno, ove la somma
accantonata non sia sufficiente.
Lo
svincolo della cauzione è legato allo stato di avanzamento
dei lavori nei limiti dell'80% dell'importo garantito e alla
consegna al garante del certificato relativo allo stato di
avanzamento lavori. E' rimessa, invece, alla stazione appaltante la
decisione circa l'importo da svincolare, nonché con riguardo alla
fase temporale in cui svincolare.
Il residuo 20% permane oltre la conclusione dei lavori, fino alla
cessazione di efficacia della cauzione che interviene solo alla
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformità in caso di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 324
del Regolamento.
La durata della garanzia deve permanere fino a 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato (art. 123, comma 1 Regolamento). Lo svincolo
progressivo risponde al principio di proporzionalità e rappresenta
un utile sistema per evitare agli appaltatori aggravi economici
ingiustificati.
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