Sul supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta ufficiale n. 190 del
18 agosto 2014 è stata pubblicata la
legge 11 agosto 2014, n.
114 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari”.
Sullo stesso supplemento ordinario è stato, poi, pubblicato il
testo del decreto-legge n. 90/2014 coordinato con le modifiche
introdotte dalla legge di conversione.
In allegato entrambi i testi pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale.
Per quanto concerne le opere pubbliche segnaliamo i seguenti
articoli:
- artt. 13 e13-bis - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art.
92 del codice dei contratti e Fondi per la progettazione e per
l’innovazione
- art. 19 - Soppressione dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- art. 23-bis - Proroga delle centrali di committenza
- art. 29 - Nuove norme in materia di iscrizione
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
- art. 30 - Unità operativa speciale per Expo 2015
- art. 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione
- art. 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso
d'opera
- art. 39 - Semplificazione degli oneri formali nella
partecipazione alle gare
- art. 40 - Misure per l'ulteriore accelerazione dei
giudizi in materia di appalti pubblici
- art. 41 - Misure per il contrasto all'abuso del
processo
Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del codice dei
contratti e Fondi per la progettazione e per l’innovazione -
Con l’art. 13 vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del
Codice dei contratti relativi all’incentivo per i pubblici
dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gli
atti di pianificazione.
Con l’art. 13-bis vengono introdotti nell’art. 93 del Codice dei
contratti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies con i quali
viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla
progettazione soppressi dall’art. 13.
Le risorse, sempre pari al 2% degli importi posti a base d’asta,
vengono fatte confluire dalle Amministrazioni in un fondo
denominato “
fondo per la progettazione e l’innovazione” e il
fondo stesso è destinato per l'80% a remunerare l'attività di
progettazione e per il restante 20% all'acquisto, da parte
dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il
miglioramento della capacità di spesa,
ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai
cittadini.
L'80 % del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e
adottati nel regolamento adottato dall’Amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,
del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono
comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell'amministrazione.
Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture - Con l’art. 19 viene
soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ed i relativi compiti sono trasferiti
all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC) che viene ridenominata Autorità nazionale
anticorruzione.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31
dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei
ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa.
Proroga delle centrali di committenza - Con l’art. 23-bis,
inserito in sede di convesione in legge del Decreto-legge, viene
previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33
del codice dei contratti, che prevedono l’obbligo per i comuni non
capoluogo di provincia di ricorrere alle modalità di aggregazione
ivi previste, entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto
all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto
all’acquisizione di lavori.
Viene, anche, precisato che i comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa - Con l’art. 29 viene
modificato il comma 52 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190.
Per le seguenti attività:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri
le pubbliche amministrazioni dovranno acquisire la documentazione
antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella
dell’informazione, relativa alle imprese operanti nei settori a più
alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 53
della Legge 190/2012, consultando obbligatoriamente le white list,
ovvero l’elenco, istituito presso ciascuna Prefettura, delle
imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il
tentativo di infiltrazione mafiosa.
L’iscrizione alle white list diventa, per le imprese operanti nei
settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di
pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti
contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica
amministrazione.
Unità operativa speciale per Expo 2015 - Con l’art. 30
viengono attribuiti al Presidente dell’ANAC compiti di alta
sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle
procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento
EXPO Milano 2015.
Viene istituita una apposita Unità operativa speciale, composta da
personale anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza, con
compiti di verifica, in via preventiva, della legittimità degli
atti relativi all’affidamento ed alla esecuzione dei contratti
pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni in materia
di trasparenza, di cui alla legge 190/2012, nonché sul corretto
adempimento de parte della stessa società EXPO 2015 e delle altre
stazioni appaltanti degli accordi in materia id legalità,
sottoscritti con la Prefettura di Milano. Inoltre, tale Unità
disporrà di poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già
attribuiti alla soppressa AVCP.
L'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la
realizzazione delle opere e delle attività connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre
il 31 dicembre 2016.
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di
imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione - Con
l’art. 32 è previsto che nelle ipotesi in cui l’Autorità
giudiziaria proceda per i reati di concussione, corruzione e
turbativa d’asta ovvero in presenza di rilevanti situazione anomale
e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali
attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture (ivi compresi
i concessionari di lavori pubblici ed i contraenti generali), il
Presidente dell’ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e,
in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto
competente l’adozione dei seguenti provvedimenti alternativi:
- ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla
completa esecuzione del contratto d'appalto o della
concessione;
- provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa
esecuzione del contratto di appalto o della concessione.
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera - Con
l’art. 37 per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,
comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti, di importo
eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto
sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di
validazione e ad apposita relazione del responsabile del
procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da
parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice dei
contratti sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si
applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato
codice dei contratti.
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione alle
gare - Con l’art. 39 viene inserito nell’art. 38 del Codice dei
contratti il comma 2-bis e nell’art. 46 il comma 1-ter con i quali
viene previsto che in caso di mancanza, incompletezza o altre
irregolarità essenziali non solo delle dichiarazioni ma anche degli
elementi delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente possa
provvedere alla relativa sanatoria, previo pagamento di una
sanzione pecuniaria stabilita dal bando, il cui valore non può
essere inferiore all’uno per mille né superiore all’uno per cento
del valore della gara e, in ogni caso, non può superare i 50 mila
euro. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione
provvisoria. Viceversa, nei casi di irregolarità, incompletezze o
mancanze nelle dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante
non richiede alcuna regolarizzazione né applica sanzioni.
Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di
appalti pubblici - Con l’art. 40 vengono previste alcune misure
per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti
pubblici, tra cui la definizione del giudizio con sentenza in forma
semplificata ad udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 45
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente (cioè, la PA e i controinteressati).
Solo per esigenze istruttorie, o per l’integrazione del
contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è
possibile rinviare il giudizio di merito ad un’ulteriore udienza,
da tenersi non oltre 30 giorni.
Misure per il contrasto all'abuso del processo - Con l’art.
41 vengono rafforzate le misure per il contrasto all’abuso del
processo, tra cui la possibilità per il giudice di condannare la
parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente
determinata, comunque non superiore al doppio delle spese
liquidate, in presenza di motivi manifestatamente infondati, e
l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite
temeraria, fino all’uno per cento del valore del contratto.
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