Società di ingegneria, studi associati e professionisti dovranno
versare a Inarcassa il contributo oggettivo del 4% solo per le
prestazioni svolte in Italia e non per quelle svolte
all'estero.
Lo ha previsto una recente modifica al Regolamento di Previdenza
per Architetti e Ingegneri con il quale si conclude una vicenda che
trae le sue origini con la pubblicazione della legge di stabilità
per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228 - G.U. n.302 del
29/12/2012 - S.O. n. 212) che, recependo alcune disposizioni
comunitarie, aveva previsto l'inserimento del fatturato estero per
il calcolo della base imponibile ai fini del versamento del
contributo previdenziale integrativo.
Questa previsione aveva necessariamente avuto un impatto negativo
sulla competitività dei professionisti italiani nel mercato
esterno. Il problema era stato subito affrontato dall'OICE che sin
da subito si era impegnata per giungere alla soluzione di una
vicenda che
avrebbe comportato un incongruo aggravio per i
propri Associati.
Lo scorso 7 agosto, il Ministero del lavoro ha approvato una nuova
modifica al Regolamento Inarcassa, sanando di fatto il problema
normativo, ripristinando il livello di contribuzione originario ed
evitando così una grave perdita di competitività all'estero. In
particolare, con la modifica è stato introdotto l'art. 5.1 bis che
prevede, anche a decorrere dal 1 gennaio 2013, che non rientrano
nel "volume di affari professionale complessivo ai fini I.V.A.", i
corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR
633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del
versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i
casi di già avvenuta rivalsa sul committente.
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