LODI PRESSO CAMERA ARBITRALE

13/01/2006

Il Comunicato n. 18 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici esplica le “modalità operative per il deposito dei lodi presso la camera arbitrale”, così come disciplinato dall’art. 32 della legge n. 109/1994 e modificato dalla legge n. 80/2005 e n. 266/2005. I lodi dovranno essere depositati presso la Segreteria della Camera arbitrale, entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio arbitrale.
Particolare rilievo economico assume la presentazione di ricevuta del versamento della somma pari all’uno per mille del valore della controversia. Tale versamento, và effettuato a cura degli arbitri o del segretario del collegio arbitrale.
Il comunicato elenca tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura d’ufficio, stabilendo infine che la ricezione del lodo, la proposta di liquidazione del compenso, il provvedimento di liquidazione dei compensi arbitrali, nonché la quietanza per la corresponsione della somma dovuta sono documentati con verbale della Segreteria della Camera Arbitrale.

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