Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, sono entrate in vigore il 13 settembre le
disposizioni contenute nel Capo V e relative al “Rilancio
dell’edilizia” contenute negli articoli dal 17 al 27 e con numerose
modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Nel dettaglio con l’articolo 17 del provvedimento vengono
introdotte alcune modifiche agli articoli 3, 6, 10, 14, 15, 16, 17,
20, 22, 25 e vengono introdotti i nuovi articoli 3-bis, 23-ter,
28-bis.
Nel dettagli con le modifiche introdotte al Testo unico di cui al
D.P.R. n. 380, tra le semplificazioni in materia di edilizia
segnaliamo le seguenti:
- nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche
se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria
destinazione d’ uso;
- lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non
più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso
l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa
all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme
di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque
rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva
la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi
conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva
ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili
ragioni di ordine statico od igienico sanitario;
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali
dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in
deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l’interesse pubblico;
- la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o
conclusi per iniziative fatto dell'amministrazione o dell'autorità
giudiziaria rivelatesi poi infondate;
- sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio
attività e comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, le varianti a permessi di costruire che non
configurano una variazione essenziale, a condizione che siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate
dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti
dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici,
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed
archeologico e dalle altre normative di settore;
- salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione
d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.
Oltre, poi, le modifiche al Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia contenute
nell’articolo 17, gli articoli dal 18 al 27 del provvedimento cono
contenute disposizioni relative a:
- Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non
abitativo (art. 18)
- Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni
di locazione (att. 19)
- Misure per il rilancio del settore immobiliare (art. 20)
- Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in
locazione (art. 21)
- Conto termico (art. 22)
- Disciplina dei contratti di godimento in funzione della
successiva alienazione di immobili (art. 23)
- Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità
locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio (art.
24)
- Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di
accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale
(art. 25)
- Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali
inutilizzati (art. 26)
- Misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL (art.
27).
In allegato il Testo del D.P.R. n. 380/2001 coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto-legge n. 133/2013
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