Con il decreto-legge “Sblocca Italia” dopo gli annunci successivi
agli scandali di EXPO” e del “Mose” di “mai più deroghe”
semaforo verde per nuove deroghe al Codice dei
contratti.
Nell’
articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2012
rubricato “
Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo
idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica – AFAM” viene introdotta una nuova definizione di
“
estrema urgenza” come “
la situazione conseguente ad
apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato” che
certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti,
arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli
edifici scolastici di ogni ordine e grado comprensivi di nuove
edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti
di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione
studentesca e docente, alla mitigazione dei rischi idraulici e
geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa
antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio
culturale.
Nelle situazioni sopra elencate per le quali basterà una semplice
“ricognizione da parte dell'Ente interessato”, che certifichi le
condizioni di “estrema urgenza” per applicare il comma 2 del citato
articolo 9 del decreto-legge n.133/2014 con cui vengono introdotte
le seguenti deroghe al Codice dei contratti:
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro
5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per forniture e servizi) non
sarà più obbligatorio sospendere la stipula del contratto in caso
di ricorso al TAR in qunato non sono più applicabili i commi 10 e
10 ter dell'articolo 11 del Codice dei contratti e le stazioni
appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a
corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del Codice stesso (art.
9, co. 2, lett. a) d.l. n. 133/2014);
- i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei
contratti, a prescindere dall’importo dei contratti, vengono
pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione
appaltante stesso (art. 9, co. 2, lett. b) d.l. n. 133/2014);
- i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione
e delle offerte di cui al comma 6 dell'articolo 122 del sono
dimezzati(art. 9, co. 2, lett. c) d.l. n. 133/2014);
- i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
comunitaria (Euro 5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per
forniture e servizi) possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi
complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice dei
contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I
lavori così affidati e relativi alla categoria prevalente sono
subappaltabili nel limite del 30 % dell'importo della medesima
categoria (art. 9, co. 2, lett. d) d.l. n. 133/2014);
- per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (art. 9,
co. 2, lett. e) d.l. n. 133/2014);
In pratica tutte le deroghe al Codice dei contratti precedentemente
indicate potranno essere utilizzate con una semplice ricognizione
da parte dell’Ente appaltante che certifichi come indifferibili gli
interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
- alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine
e grado comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti
non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e
della salute della popolazione studentesca e docente,
- alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del
territorio,
- all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela
ambientale e del patrimonio culturale.
Alle precedenti deroghe se ne aggiunge, poi, quella contenuta nel
comma 4 dell’articolo 8 del citato d.l. n. 133/2014 con cui,
per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, i Presidenti delle Regioni
possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti,
di società
in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di
specifica competenza tecnica.
In verità non si comprende il senso di tale provvedimento che
potrebbe far intendere che tali opere siano sbloccate per mancanza
di responsabilità dei professionisti, mentre sono bloccate per
colpa di una burocrazia senza limiti.
Sul problema delle progettazioni “in house” si sono già espressi
negativamente
Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio
nazionale dei Geologi e
Patrizia Lotti, Presidente
dell’Oice.
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa di tali deroghe
Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale
Anticorruzione).
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