Informativa antimafia, ampia discrezionalità all'Autorità prefettizia

17/09/2014

"L'Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell'attività di impresa".

Lo hanno affermato i giudici di Palazzo Spada con la sentenza 15 settembre 2014, n. 4701 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza di primo grado che aveva confermato l'esclusione da una gara di un un'impresa per pericolo di infiltrazione mafiosa.

In particolare, l'interdittiva antimafia era stata emessa a seguito di alcune circostanze significative del pericolo di infiltrazione mafiose:
  • l'amministratore unico e socio unico della società ricorrente era stato controllato mentre era in compagnia di soggetti con gravi pregiudizi di polizia anche di natura mafiosa;
  • il responsabile tecnico della stessa società era risultato accompagnarsi con soggetti con gravi pregiudizi di polizia anche di natura mafiosa.

Il Consiglio di Stato ha confermato che fra le circostanze e fatti indizianti si riconducono anche i contatti e le frequentazioni con pregiudicati o soggetti in rapporto di contiguità alla criminalità organizzata che possono essere elevati a presupposto per l'adozione della misura prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 (ora art. 90 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011).

Stante l'ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese, le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell'erronea e travisata valutazione dei presupposti del provvedere (ex multis cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2058 del 2013; Sez. VI, n. 286 del 2006 e n. 1979 del 2003).
In funzione dei suddetti concetti, il Prefetto, nel libero apprezzamento del tessuto probatorio acquisito, ha dato rilievo a fatti inerenti alla vita di relazione dell'imprenditore che, proprio in quanto ripetutisi nel tempo, di per sé assumono significativo valore indiziario dell'esposizione al pericolo di condizionamento mafioso, indipendentemente dal concorso di altri ed ulteriori elementi.



© Riproduzione riservata