"L'Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di
discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed
accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria,
sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di
condizionamento mafioso dell'attività di impresa".
Lo hanno affermato i giudici di Palazzo Spada con la sentenza 15
settembre 2014, n. 4701 con la quale il Consiglio di Stato ha
rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza
di primo grado che aveva confermato l'esclusione da una gara di un
un'impresa per pericolo di
infiltrazione mafiosa.
In particolare, l'
interdittiva antimafia era stata emessa a
seguito di alcune circostanze significative del pericolo di
infiltrazione mafiose:
- l'amministratore unico e socio unico della società
ricorrente era stato controllato mentre era in compagnia di
soggetti con gravi pregiudizi di polizia anche di natura
mafiosa;
- il responsabile tecnico della stessa società era
risultato accompagnarsi con soggetti con gravi pregiudizi di
polizia anche di natura mafiosa.
Il Consiglio di Stato ha confermato che fra le circostanze e fatti
indizianti si riconducono anche i contatti e le frequentazioni con
pregiudicati o soggetti in rapporto di contiguità alla criminalità
organizzata che possono essere elevati a presupposto per l'adozione
della misura prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 (ora
art. 90 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011).
Stante l'ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al
Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine
pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del
trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese, le
valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in
sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di
potere nei profili della manifesta illogicità e dell'erronea e
travisata valutazione dei presupposti del provvedere (ex multis
cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2058 del 2013; Sez. VI, n.
286 del 2006 e n. 1979 del 2003).
In funzione dei suddetti concetti, il Prefetto, nel libero
apprezzamento del tessuto probatorio acquisito, ha dato rilievo a
fatti inerenti alla vita di relazione dell'imprenditore che,
proprio in quanto ripetutisi nel tempo, di per sé assumono
significativo valore indiziario dell'esposizione al pericolo di
condizionamento mafioso, indipendentemente dal concorso di altri ed
ulteriori elementi.
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