Legittimo il provvedimento con il quale la Soprintendenza ha
espresso il parere favorevole ad un intervento edilizio
subordinandolo alla rimozione di un impianto fotovoltaico.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 14 luglio
2014, n. 3637 con la quale ha riformato una sentenza di primo grado
che aveva accolto un ricorso proposto avverso il parere della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nella
parte in cui imponeva la rimozione di un impianto fotovoltaico
costituito da tredici pannelli.
In particolare, l'intervento edilizio per il quale si richiedeva il
parere della Soprintendenza prevedeva, nel suo insieme,
nell'apertura di alcune porte e finestre, nel rialzamento della
falda di copertura, nell'abbassamento della falda posta ad est e
nell'installazione di pannelli fotovoltaici su falda est ed ovest.
Nell'atto oggetto dell'impugnazione di primo grado, la
Soprintendenza aveva espresso il parere favorevole all'intervento,
subordinandolo tuttavia alla
"rimozione dell'impianto
fotovoltaico e/o solare costituito da 13 pannelli installati sulla
falda est, in quanto risulta in ordine alla posizione, alle
dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale
e riflettente, estremamente stridente rispetto all'ambito nel quale
si colloca e tale da alterare in modo negativo la visione del
contesto paesaggistico circostante che si può percepire sia dal
basso che da posizione elevata o a distanza".
Contrariamente a quanto rilevato in primo grado, i giudici di
Palazzo Spada hanno rilevato la congrua motivazione della
Soprintendenza. In particolare, l'autorità preposta alla tutela
paesaggistica si è soffermata ad analizzare i distinti profili
(posizione, dimensioni, forme, cromatismi) che la hanno spinta ad
apporre la condizione al parere di compatibilità paesaggistica (per
la restante parte, vale sottolineare, favorevole all'intervento) di
tal che, considerata la puntualità e la congruità delle ragioni
addotte a sostegno della condizione, non pare condivisibile quanto
affermato dal giudice di primo grado a proposito del carattere
stereotipato e "adattabile a qualsiasi caso" della motivazione
dell'atto soprintendentizio.
Dalla lettura del parere risultano chiare e coerenti le ragioni
ostative individuate, con una valutazione tecnico-discrezionale che
è propria della tutela del patrimonio culturale e che risulta
immune dai vizi di irragionevolezza o di errore nei presupposti, e
che escludono la compatibilità paesaggistica dell'impianto
fotovoltaico posizionato sul lato est del tetto in ragione del suo
negativo impatto sul particolare paesaggio lacuale, stante la sua
piena visibilità, anche a distanza, sia dal basso che
dall'alto.
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