Il
Consiglio di Stato con l’
Ordinanza n. 4089 del 16
settembre 2014 smentisce il Tar Lombardia e certifica che i
lavori di EXPO 2015 appaltaltati alla Maltauro (oggi commissariata)
possono continuare.
Si tratta della prina applicazione dell’
articolo 32, comma 1,
lettera b) del decreto-legge n. 90/2014 convertito dalla legge n.
114/2014 che in casi dettagliatamente individuati dà la
possibilità di
provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente
alla completa esecuzione del contratto di appalto o della
concessione.
In riferimento a tale possibilità il
Presidente dell’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione)
aveva indirizzato in data
10/7/2014 al Prefetto di Milano la “Richiesta di straordinaria
e temporanea gestione della società Maltauro Spa con riferimento
all’appalto “Architetture di servizio” afferenti al sito per
l’esposizione universale del 2015”.
Nella nota indirizzata al Prefetto di Milano, il Presidente
dell’ANAC precisa che “In particolare può affermarsi che l’appalto
in questione è stato vinto grazie ad un’attività illecita, come
emerge dalla circostanza che Maltauro Enrico, amministratore e
dominus indiscusso della società, è stato sottoposto alla
misura cautelare della custodia in carcere, fra l’altro, per il
delitto di turnata libertà degli incanti, ex artt. 453 e 353 bis
c.p. proprio con riferimento alla gara poco sopra precisata.
Precedentemente alla nota dell’ANAC indirizzata al Prefetto, il
TAR Lombardia con sentenza n. 1802 del 9 luglio 2014, a
seguito del ricorso presentato da alcune imprese contro EXPO 2015,
annulla l'aggiudicazione definitiva all'impresa Maltauro e
"suggerisce" ad Expo S.p.A. la risoluzione del contratto sulla
fragile base del protocollo di legalità.
A seguito della nota dell’ANAC, il
Prefetto di Milano con
decreto del 16 luglio 2014, definisce il commissariamento
dell'impresa maltauri limitatamente all'appalto in argomento, che
per essere efficace necessita del mantenimento in vita del
contratto (scaturente da un'aggiudicazione annullata dal TAR.
Interviene per ultimoil Consiglio di Stato che con la citata
Ordinanza n. 4089 del 16 settembre scorso ed
i giudici di
Palazzo Spada precisano che “
le pur gravissime ipotesi
accusatorie formulate dalla Procura della Repubblica di Milano in
relazione allo svolgimento della gara non comportavano
automaticamente l'invalidità della procedura e dell'aggiudicazione,
legittimando soltanto la facoltà di risoluzione del contratto
d'appalto da parte dell'Ente committente".
In pratica nellOrdinanza viene, anche, precisato che Expo 2015, a
seguito della sentenza del Tar, si trovava di fronte a
un'alternativa: o risolvere il contratto d'appalto già in corso,
con conseguente irrecuperabile ritardo nell'esecuzione dei lavori
indispensabili per lo svolgimento di Expo 2015 oppure mantenere in
vita il contratto stesso, restando però esposta al rischio di
essere condannata a un'ingentissima somma per risarcimento danni in
favore dell'Impresa, giunta seconda nella gara d'appalto.
In aiuto di Expo 2015 è arrivata la citata norma inserita nel
decreto-legge cosiddetto “semplificazioni” e con la stessa, in
sostanza, la Maltauro, sospettata di illeciti, è stata esclusa
dalla gestione dell'impresa e, dunque, dalla percezione dei
profitti e con l'estromissione degli indagati è stato possibile
mantenere in vita l’appalto e perseguire l'interesse pubblico
costituito dalla rapida esecuzione dell'opera.
In allegato:
- la sentenza del TAR Lombardia;
- la richiesta dell’ANAC al Prefetto di Milano;
- il decreto del Prefetto di Milano;
- l’ordinanza del Consiglio di Stato.
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