L’
Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dovrebbe
pubblicare nei prossimi giorni la
revisione ed aggiornamento
della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 recante “
Linee
guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
all’ingegneria”
e della deliberazione del 3 maggio 2012, n.
49 recante “
Quesiti in merito ai servizi di architettura ed
ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.
27”.
Entro il 15 settembre scorso (termine ultimo entro il quale era
possibile inviare osservazioni) sono pervenuti i contributi di
associazioni di categoria, di stazioni appaltanti e di liberi
professionisti che sono state riunite in un unico documento
(“contributi”) allegato, nella versione integrale, alla presente
notizia.
Tra i contributi evidenzio quello della rete delle Professioni
tecniche (RPT).
Nel documento predisposto dalla rete delle Professioni tecniche
(Architetti, Agronomi, Chimici, Geologi, Geometri, Ingegneri,
Periti agrari, Periti industriali, Tecnologi alimentari) viene
evidenziato come sia necessario che le nuove linee guida per i
Servizi di architettura e di Ingegneria superino una serie di
criticità relative:
- al calcolo dell’importo da porre a base d’asta;
- ai requisiti di accesso alle gare per l’affidamento;
- alla suddivisione in lotti della progettazione;
- ai raggruppamenti temporanei;
- ai ribassi eccessivi
La Rete delle Professioni tecniche
ad ogni criticità da la
propria soluzione e per quanto concerne il
calcolo
dell’importo da porre a base d’asta si augura che Le nuove
linee guida ribadiscano inequivocabilmente l’obbligatorietà
dell’utilizzazione dei parametri indicati nel D.M. n. 143/2013, in
modo da evidenziare alle stazioni appaltanti il grave rischio che
le stazioni appaltanti, sottostimando l’importo da porre a base di
gara, ricorrano a procedure errate (affidamento diretto, in luogo
di procedura negoziata o aperta), determinando gravi carenze di
trasparenza e di legalità.
In riferimento ai
requisiti di accesso alle gare ed, in
particolare all’articolo 263 comma 1 lettera a) del Regolamento n,
207/2010 ed all’articolo 41 comma 2 del Codice dei Contratti, il
documento della rete delle Professioni tecniche ribadisce quanto
affermato in altre occasioni relativamente alla sovrapposizione di
norme ed in particolare il contrasto di una norma di rango
secondario (art.263 del Regolamento n. 207/2010) rispetto ad una
norma di rango primario (art.41 comma 2 del Codice dei Contratti).
L’Autorità ha, più volte, invece, precisato che la disposizione
regolamentare (art. 263 del Regolamento n. 207/2010) va coordinata
con gli artt. 41 e 42 del Codice, i quali, in relazione agli
appalti di servizi e di forniture, disciplinano le modalità di
dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi da parte dei concorrenti e
riconoscono
alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine
all’individuazione dei requisiti di partecipazione attestanti
l’affidabilità professionale dei concorrenti. Tale
discrezionalità, tuttavia, incontra il limite del rispetto dei
principi di proporzionalità e di ragionevolezza rispetto
all’oggetto della gara, all’importo dello stesso, alle
caratteristiche della prestazione oggetto d’affidamento.
In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione
appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo
tale da non restringere in modo ingiustificato la platea dei
potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra
gli stessi.
Relativamente, poi, ai ribassi eccessivi, la rete delle Professioni
tecniche precisa che sarebbe opportuno che, per gli affidamenti di
servizi di architettura e ingegneria d'importo inferiore o pari a
100.000 euro con il criterio del prezzo più basso, l’Autorità
suggerisse alle Stazioni Appaltanti di ricorrere sistematicamente
alle procedura (art. 124, comma 8 Codice dei Contratti), per
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia.
Per quanto concerne, invece, la suddivisione il lotti della
progettazione, i raggruppamenti temporanei le indicazioni della
rete della Professioni tecniche sono integralmente rilevabili nel
documento allegato.
Ricordo, poi, che L’
Autorità nazionale anticorruzione,
avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali
categorie professionali operanti nel settore, ha proceduto alla
revisione ed all’aggiornamento delle
linee guida in materia di
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.
Il documento posto in consultazione contiene i seguenti 10
paragrafi
- 1. Inquadramento generale
- 2. Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro
- 3. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee
- 4. I requisiti di partecipazione alla gara
- 5. Classi, categorie e tariffe professionali
- 6. Le forme di partecipazione alla gara
- 7. I criteri di aggiudicazione
- 8. Indicazioni sulle modalità di applicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
- 9. La valutazione di anomalia delle offerte
- 10. La verifica e validazione della progettazione
Il documento affronta le principali questioni connesse
all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ponendo
particolare
attenzione agli strumenti volti a premiare la
qualità della progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi
eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani
professionisti.
Le linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (Disciplina
dell’analisi di impatto della regolamentazione) nella quale è
contenuta l’analisi di alcune proposte formulate dagli operatori
del settore nel corso del tavolo tecnico nonché di talune norme del
Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 relative ai requisiti di
accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.
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