Sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014 è stato
pubblicato il
decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 23 settembre 2014 recante “
Svolgimento delle
attività di cui al comma 5, art. 7 del decreto legislativo n.
163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei
principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni
aggiudicatrici”.
Con il decreto in argomento viene data attuazione all’
articolo
7, comma 5 del Codice dei contratti in cui viene precisato che
al fine della determinazione dei costi standardizzati per tipo di
servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali,
l’
ISTAT avvevalendosi, ove necessario, delle
Camere di
commercio, cura la rilevazione e l’elaborazione deu prezzi di
mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni giudicatrici, provvedendo alla comparazione su base
statistica, tra questi ultimi ed i prezzi di mercato.
Il provvedimento è costituito da
7 articoli e nel primo
articolo viene precisato che “
l' individua, di intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e con
Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC), le categorie di beni e servizi rilevanti per le
amministrazioni aggiudicatrici oggetto della rilevazione e
elaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi dei dati a disposizione del
Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC.
I beni e servizi rilevanti sono individuati tenendo in
considerazione, tra gli altri elementi, l'incidenza della relativa
spesa, la diffusione presso le amministrazioni aggiudicatrici, la
fattibilità della rilevazione e l'esistenza di una domanda per beni
e servizi confrontabili da parte di entità organizzate e
strutturate nel settore privato.
L'
ISTAT
- provvede alla raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e
servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati
ai sensi dell’ art. 1 del decreto, entro il 30 aprile e il 31
ottobre di ciascun anno;
- procede all'elaborazione dei dati sulla base di un'apposita
metodologia di elaborazione e possibile aggregazione;
- procede alla comparazione, su base statistica, dei dati
elaborati provvedendo alla redazione di una tabella contenente gli
elementi di confronto per area territoriale e per tipologia di
amministrazione.
Nel corso dei
primi tre semestri di vigenza del decreto,
l'
ISTAT, ove motivi di fattibilità tecnica impediscano di
procedere alle attività di cui al decreto stesso con riferimento a
tutti i beni e servizi individuati ai sensi dell’art. 1, può
procedere alla realizzazione delle dette attività con riferimento
ad un numero limitato di categorie di beni e servizi fra quelle
individuate ai sensi del medesimo art. 1, progressivamente
incrementato sino a completare il paniere dei beni e servizi
rilevanti comunque non oltre il quarto semestre.
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