Gazzetta ufficiale: Il decreto per la comparazione dei costi standardizzati per forniture e servizi

21/10/2014

Sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 settembre 2014 recante “Svolgimento delle attività di cui al comma 5, art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici”.
Con il decreto in argomento viene data attuazione all’articolo 7, comma 5 del Codice dei contratti in cui viene precisato che al fine della determinazione dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, l’ISTAT avvevalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e l’elaborazione deu prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni giudicatrici, provvedendo alla comparazione su base statistica, tra questi ultimi ed i prezzi di mercato.

Il provvedimento è costituito da 7 articoli e nel primo articolo viene precisato che “l' individua, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e con Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), le categorie di beni e servizi rilevanti per le amministrazioni aggiudicatrici oggetto della rilevazione e elaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi dei dati a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC. I beni e servizi rilevanti sono individuati tenendo in considerazione, tra gli altri elementi, l'incidenza della relativa spesa, la diffusione presso le amministrazioni aggiudicatrici, la fattibilità della rilevazione e l'esistenza di una domanda per beni e servizi confrontabili da parte di entità organizzate e strutturate nel settore privato.

L'ISTAT
  • provvede alla raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai sensi dell’ art. 1 del decreto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno;
  • procede all'elaborazione dei dati sulla base di un'apposita metodologia di elaborazione e possibile aggregazione;
  • procede alla comparazione, su base statistica, dei dati elaborati provvedendo alla redazione di una tabella contenente gli elementi di confronto per area territoriale e per tipologia di amministrazione.

Nel corso dei primi tre semestri di vigenza del decreto, l'ISTAT, ove motivi di fattibilità tecnica impediscano di procedere alle attività di cui al decreto stesso con riferimento a tutti i beni e servizi individuati ai sensi dell’art. 1, può procedere alla realizzazione delle dette attività con riferimento ad un numero limitato di categorie di beni e servizi fra quelle individuate ai sensi del medesimo art. 1, progressivamente incrementato sino a completare il paniere dei beni e servizi rilevanti comunque non oltre il quarto semestre.

A cura di Gabriele Bivona



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