In attesa che l’emanando decreto interministeriale, riguardante la
riduzione contributiva per l’edilizia afferente l’ anno 2006,
concluda il consueto iter (registrazione della Corte dei Conti e
successiva pubblicazione in G.U.) e al fine di consentire alle
aziende del settore di operare come per gli anni precedenti lo
sconto nella misura dell’ 11,50%, il 9 marzo scorso l’Inail ha
pubblicato le istruzioni operative che riguardano i datori di
lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul
territorio nazionale. Il beneficio si applica soltanto agli operai
con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle
cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni
edili.
Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2006, n. 248, all’art. 36 bis,
comma 8, ha introdotto disposizioni di notevole importanza
prevedendo che, ai fini della fruizione dell’agevolazione in
parola, i datori di lavoro del settore edile:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione della regolarità contributiva nei confronti di INPS,
INAIL e Cassa Edile;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la
violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
nel quinquennio antecedente alla data di applicazione
dell’agevolazione.
Al fine di dare attuazione alla norma, l’Istituto ha predisposto
l’allegato modello di autodichiarazione, allegato alla presente
notizia.
Applicazione dello sconto
I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta
riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2006 ed esclusivamente sul
premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si applica,
invece, sul premio speciale unitario artigiani.
Le aziende interessate devono attestare il possesso dei requisiti
richiesti per la fruizione del beneficio in esame mediante la
presentazione dell’unito modello di autodichiarazione, disponibile
anche sul sito Internet dell’Inail.
Considerato che è già trascorso il termine per l’autoliquidazione
2006/2007 (scadenza 16 febbraio 2007) le aziende interessate
opereranno come segue:
1. se in sede di autoliquidazione si sono applicate lo sconto,
devono solamente presentare il modello di autodichiarazione;
2. se hanno versato il premio in unica soluzione senza applicarsi
lo sconto, possono utilizzare il credito per effettuare
compensazioni con le consuete modalità;
3. se stanno versando il premio in forma rateale senza
l’applicazione dello sconto, potranno recuperare il maggior importo
pagato con le rate successive alla prima, in scadenza al 16 maggio
- 16 agosto e 16 novembre 2007.
In queste ultime due ipotesi, i datori di lavoro devono presentare
il modello di autodichiarazione nonché la comunicazione delle
retribuzioni soggette a sconto.
Modalità operative
Per quanto riguarda le aziende che già si sono applicate lo sconto,
le Sedi non debbono effettuare alcuna operazione in procedura.
Negli altri casi, invece, devono inserire - oltre allo specifico
codice - le retribuzioni soggette a sconto, operando in “rettifica
di autoliquidazione”.
Si invitano le Unità operative a fornire la massima collaborazione
per ogni eventuale richiesta di chiarimento al riguardo da parte
dell’utenza.
Qualora il provvedimento in argomento, per motivi ad oggi non
ipotizzabili, non dovesse concludere il suo iter, l’Istituto
provvederà al recupero del minor importo versato a seguito
dell’applicazione del cennato beneficio.
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