Con sentenza del TAR Piemonte 28 febbraio 2007, n. 882, sezione I,
è stato stabilito che chi ha svolto incarichi professionali per
un’opera, può partecipare alla gara per l’affidamento della
progettazione se il rapporto di lavoro di è concluso.
Il caso in esame è quello relativo alla gara per l’affidamento
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della
riabilitazione strutturale della cappella della sacra sindone di
Torino in cui, alcuni dei partecipanti all’interno di un gruppo di
professionisti, negli anni precedenti avevano ricevuto incarichi
professionali per la stessa opera, da parte di soggetti che
componevano la commissione giudicatrice.
Nel bando di gara si evidenziavano due fattori in particolare: non
potevano partecipare alla gara i membri della commissione
giudicatrice e coloro che avevano partecipato alla stesura del
bando e veniva, altresì, richiamato l’art. 17, comma 9 della Legge
n. 109/1994, allora vigente in materia. Tale comma recita
testualmente: “gli affidatari degli incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici per i quali abbiano già svolto attività di
progettazione.
Avverso il ricorso, il Tar del Piemonte si è espresso
favorevolmente nei confronti dei professionisti, escludendo, così,
l’incompatibilità tra i componenti della commissione giudicatrice
ed i soggetti partecipanti alla gara, in quanto l’attività
professionale svolta precedentemente era assolutamente
conclusa.
Nella sentenza, si legge che non sarebbe corretto imporre a colui
che ha avuto rapporti professionali con un altro soggetto
l’astensione “dal giudicarlo in veste di commissario di gara, per
un numero indeterminato di anni”.
Relativamente, poi, al richiamo alla Legge n. 109/1994, si precisa
che “la disposizione non riguarda la gara di progettazione, ma
esclusivamente il successivo affidamento dei lavori”.
Porte aperte, quindi, ai professionisti che hanno ricevuto
incarichi professionali per la stessa opera.
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