L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha, recentemente emanato
la
delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto:
“
Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e
dei decreti delegati agli ordini e ai collegi
professionali”.
L’Autorità si è pronunciata, tra l’altro, a seguito della la nota
del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei
collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 con la quale è
stato sottoposto all’attenzione dell’Autorità setssa il parere pro
veritate del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine
all’applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli
ordini e ai collegi professionali.
L’Autorità con la delibera in argomento
ha ritenuto applicabili
agli ordini e ai collegi professionali le disposizioni di
prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 ed
ai decreti delegati (d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n 39/2013).
Nel dettaglio l’Autorità precisa che
gli Ordini ed i Collegi
professionali devono:
- predisporre il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
- predisporre il Piano triennale della trasparenza;
- predisporre il Codice di comportamento del dipendente
pubblico;
- nominare il Responsabile della prevenzione della
corruzione;
- adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al
d.lgs. n. 33/2013;
- attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
La delibera è già efficace e
gli ordini e i collegi
professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto,
a dare ad essa immediata attuazione.
L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla
pubblicazione della delibera (e, quindi, dal 20 novembre 2014), i
propri poteri di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione
del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del
programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento
e della nomina di un Responsabile della prevenzione della
corruzione degli Ordini e dei Collegi.
Ricordo che l’articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 90/2014,
convertito dalla legge n. 114/2014, prevede una s
anzione
amministrativa da 1.000 a 10.000 euro nel caso in cui il
soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza o dei Codici di comportamento.
A supporto di tale tesi l’Autorità fa riferimento:
- all’articolo 1, comma 59 della legge n. 190/2012, secondo cui
le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da
1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs.
n. 165/2001;
- all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale
“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi ………… tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e
locali……………...”;
- all’articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che,
all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non
economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi
professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali,
confermando quindi l’appartenenza degli ordini alla categoria degli
enti pubblici non economici, come presi in considerazione
dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
Un’ultima precisazione: con gli stessi riferimenti oggi evidenziati
dall’Autorità
alcuni consiglieri dell’Ordine degli Architetti di
Palermo in svariate sedute di consiglio avevano sottoposto al
Consiglio la
necessità che l’Ordine procedesse a dare attuazione
alle norme sulla trasparenza previste dalla legge n. 190/2012, al
d.lgs. n. 33/2013 ed al d.lgs. n. 39/2013 con la conclusione
che la “
Trasparenza negata” è stata una delle motivazioni
che hanno portato alle dimissioni di 5 consiglieri.
Speriamo che la delibera dell’Autorità faccia venire l’udito a
coloro che sino adesso sono stati sordi.
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