ANAC: Obbligo di trasparenza per gli Ordini ed i collegi professionali

24/10/2014

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha, recentemente emanato la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto: “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”.
L’Autorità si è pronunciata, tra l’altro, a seguito della la nota del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 con la quale è stato sottoposto all’attenzione dell’Autorità setssa il parere pro veritate del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all’applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali.

L’Autorità con la delibera in argomento ha ritenuto applicabili agli ordini e ai collegi professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 ed ai decreti delegati (d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n 39/2013).
Nel dettaglio l’Autorità precisa che gli Ordini ed i Collegi professionali devono:
  • predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
  • predisporre il Piano triennale della trasparenza;
  • predisporre il Codice di comportamento del dipendente pubblico;
  • nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione;
  • adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013;
  • attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.

La delibera è già efficace e gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione.
L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera (e, quindi, dal 20 novembre 2014), i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione degli Ordini e dei Collegi.
Ricordo che l’articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.

A supporto di tale tesi l’Autorità fa riferimento:
  • all’articolo 1, comma 59 della legge n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
  • all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi ………… tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali……………...”;
  • all’articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l’appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

Un’ultima precisazione: con gli stessi riferimenti oggi evidenziati dall’Autorità alcuni consiglieri dell’Ordine degli Architetti di Palermo in svariate sedute di consiglio avevano sottoposto al Consiglio la necessità che l’Ordine procedesse a dare attuazione alle norme sulla trasparenza previste dalla legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 33/2013 ed al d.lgs. n. 39/2013 con la conclusione che la “Trasparenza negata” è stata una delle motivazioni che hanno portato alle dimissioni di 5 consiglieri.
Speriamo che la delibera dell’Autorità faccia venire l’udito a coloro che sino adesso sono stati sordi.




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