Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III
ter, con la
sentenza n. 723 dello scorso 18 gennaio, ha
respinto il ricorso di una srl contro il provvedimento di
esclusione della stessa da un gara a licitazione privata indetta
dall’ARTE di Savona per l’affidamento di lavori di risanamento
conservativi di suoi fabbricati e aggiudicata provvisoriamente, che
ha comportato il conseguente annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria.
Vediamo quali sono stati i fatti che hanno portato all’esclusione
dell’impresa dalla gara.
La vicenda parte dalla notifica in data 8 settembre 2003 di una
cartella esattoriale per imposte liquidate ex art. 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 relative alla dichiarazione dell’anno 1999,
sanzioni e interessi derivanti dalla liquidazione. Il pagamento
della cartella è avvenuto oltre i 60 giorni prescritti, ossia entro
il 7 novembre 2003, ma il successivo giorno 26, comportando una
irregolarità attestata dall’Agenzia delle Entrate su richiesta
della Stazione Appaltante. L’Agenzia delle entrate, nel
corrispondere alla richiesta dell’ARTE circa la regolarità fiscale,
con nota in data 14 gennaio 2004 affermava che “la ditta NON
risulta in regola con gli obblighi tributari, dato che attualmente
risultano in capo al contribuente delle iscrizioni a ruolo non
soddisfatte”. A seguito di ciò, l’Impresa prendeva cognizione di un
debito relativo al detto pagamento tardivo, pari ad € 455,54, che
provvedeva a saldare successivamente, sicché con nota del 3 marzo
2004 l’Agenzia delle entrate comunicava che la società ha
provveduto in data 20/2/2004 a sanare la posizione con il saldo
della cartella in questione. Nonostante l’avvenuto tardivo
pagamento, la società è stata esclusa per essere incorsa in
un’irregolarità tributaria definitivamente accertata, concernente
il mancato pagamento degli interessi moratori conseguente al
ritardato pagamento della cartella esattoriale. E da ciò il
ricorso.
L’esclusione dalla gara, dopo averla vinta in via provvisoria, ha
portato la società in questione a formulare un ricorso basato su
diverse argomentazioni tra le quali risalta la premessa che il
debito, essendo di entità minima (€ 455,54) a fronte di un appalto
di € 920.000,00, è privo di privo di incidenza sull’affidabilità
morale, economica e professionale dell’Impresa stessa, oltre al
fatto di aver provveduto al pagamento non appena venutane a
conoscenza solo e proprio a seguito della verifica effettuata
dall’ARTE di Savona. In secondo luogo, la società ha fatto appello
al motivo dell’esclusione, ovvero per un’irregolarità tributaria
definitivamente accertata, sostenendo che le irregolarità
tributarie non comprendono quelle per interessi.
La sentenza del Tar del Lazio ha definitivamente messo fine alle
speranze dell’impresa, motivando che la stessa in data 18 dicembre
2003 (di aggiudicazione provvisoria della gara in suo favore) era
ancora debitrice in via definitiva nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, è appurato che l’accertamento degli interessi di mora
risale all’8 settembre 2003, cioè al momento della notifica della
cartella esattoriale, in quanto nella cartella è precisato
testualmente che “Se (il destinatario della stessa cartella:
n.d.e.) dovesse pagare dopo la scadenza prevista, dovrà pagare
anche gli interessi di mora; i compensi di riscossione (…)”. In
quest’ottica, risulta irrilevante che non sia stata formulata
all’impresa alcuna richiesta di pagamento della somma di € 455,54
da parte dell’Amministrazione finanziaria e tanto meno sia stato
notificato nei suoi confronti un avviso di riscossione. Date le
premesse, considerato che il carico degli interessi di mora è
previsto direttamente dalla legge e che non conta l’esiguità
dell’importo dovuto all’erario, il Tar ha rigettato il ricorso
dell’impresa, ritenendolo infondato; tuttavia, nella peculiarità
della questione sottoposta, ha ravvisato giusti motivi affinché sia
disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa.
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