IL TAR CONFERMA ESCLUSIONE

14/03/2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, con la sentenza n. 723 dello scorso 18 gennaio, ha respinto il ricorso di una srl contro il provvedimento di esclusione della stessa da un gara a licitazione privata indetta dall’ARTE di Savona per l’affidamento di lavori di risanamento conservativi di suoi fabbricati e aggiudicata provvisoriamente, che ha comportato il conseguente annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.

Vediamo quali sono stati i fatti che hanno portato all’esclusione dell’impresa dalla gara.
La vicenda parte dalla notifica in data 8 settembre 2003 di una cartella esattoriale per imposte liquidate ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relative alla dichiarazione dell’anno 1999, sanzioni e interessi derivanti dalla liquidazione. Il pagamento della cartella è avvenuto oltre i 60 giorni prescritti, ossia entro il 7 novembre 2003, ma il successivo giorno 26, comportando una irregolarità attestata dall’Agenzia delle Entrate su richiesta della Stazione Appaltante. L’Agenzia delle entrate, nel corrispondere alla richiesta dell’ARTE circa la regolarità fiscale, con nota in data 14 gennaio 2004 affermava che “la ditta NON risulta in regola con gli obblighi tributari, dato che attualmente risultano in capo al contribuente delle iscrizioni a ruolo non soddisfatte”. A seguito di ciò, l’Impresa prendeva cognizione di un debito relativo al detto pagamento tardivo, pari ad € 455,54, che provvedeva a saldare successivamente, sicché con nota del 3 marzo 2004 l’Agenzia delle entrate comunicava che la società ha provveduto in data 20/2/2004 a sanare la posizione con il saldo della cartella in questione. Nonostante l’avvenuto tardivo pagamento, la società è stata esclusa per essere incorsa in un’irregolarità tributaria definitivamente accertata, concernente il mancato pagamento degli interessi moratori conseguente al ritardato pagamento della cartella esattoriale. E da ciò il ricorso.

L’esclusione dalla gara, dopo averla vinta in via provvisoria, ha portato la società in questione a formulare un ricorso basato su diverse argomentazioni tra le quali risalta la premessa che il debito, essendo di entità minima (€ 455,54) a fronte di un appalto di € 920.000,00, è privo di privo di incidenza sull’affidabilità morale, economica e professionale dell’Impresa stessa, oltre al fatto di aver provveduto al pagamento non appena venutane a conoscenza solo e proprio a seguito della verifica effettuata dall’ARTE di Savona. In secondo luogo, la società ha fatto appello al motivo dell’esclusione, ovvero per un’irregolarità tributaria definitivamente accertata, sostenendo che le irregolarità tributarie non comprendono quelle per interessi.

La sentenza del Tar del Lazio ha definitivamente messo fine alle speranze dell’impresa, motivando che la stessa in data 18 dicembre 2003 (di aggiudicazione provvisoria della gara in suo favore) era ancora debitrice in via definitiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, è appurato che l’accertamento degli interessi di mora risale all’8 settembre 2003, cioè al momento della notifica della cartella esattoriale, in quanto nella cartella è precisato testualmente che “Se (il destinatario della stessa cartella: n.d.e.) dovesse pagare dopo la scadenza prevista, dovrà pagare anche gli interessi di mora; i compensi di riscossione (…)”. In quest’ottica, risulta irrilevante che non sia stata formulata all’impresa alcuna richiesta di pagamento della somma di € 455,54 da parte dell’Amministrazione finanziaria e tanto meno sia stato notificato nei suoi confronti un avviso di riscossione. Date le premesse, considerato che il carico degli interessi di mora è previsto direttamente dalla legge e che non conta l’esiguità dell’importo dovuto all’erario, il Tar ha rigettato il ricorso dell’impresa, ritenendolo infondato; tuttavia, nella peculiarità della questione sottoposta, ha ravvisato giusti motivi affinché sia disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa.

A cura di Gianluca Oreto


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