Con sentenza del 26 dicembre 2006, il tribunale di Torino ha deciso
che il compenso dovuto al mediatore di una compravendita non è
dovuto solo se una o entrambe le parti rifiutino, in modo
inequivocabile, le sue prestazioni.
Questa conclusione nasce dal caso di un mediatore che, ricevuto
l’incarico da un proprietario di un locale commerciale di ricercare
un locatario, si è visto negare la provvigione a lui dovuta in
quanto il probabile affittuario, almeno inizialmente, non si
mostrava incline all’affare proprio per non corrispondere le spese
di mediazione.
In un secondo tempo, però, il possibile affittuario accettava un
incontro, organizzato dal mediatore, con il proprietario
manifestando, anche in questa circostanza, di non voler
corrispondere le provvigioni dovute nel caso di stipula del
contratto che, invece, di lì a qualche mese, sarebbe stato
firmato.
Il mediatore, quindi, avendo, in ogni caso, favorito il concludersi
positivo dell’affare reclamava il suo compenso che, invece, gli è
stato negato dall’affittuario facendo leva sul fatto che aveva
sempre negato la volontà a corrispondere la somma.
Il tribunale di Torino, quindi, in questa situazione, ha dato
pienamente ragione all’intermediario in quanto il rapporto di
mediazione ha natura contrattuale e, pertanto, può nascere solo per
effetto del consenso, manifesto o meno, delle parti che vengono
messe in contatto dal mediatore.
L’incarico, comunque, può essere conferito da una sola delle parti
ma, nella pratica, nel momento in cui ci si avvale dell’operato del
mediatore, implicitamente, anche per l’altra parte, ne vengono
accettate le prestazioni.
Per questo motivo, per non dover corrispondere il dovuto ai
mediatori, stabilisce che il dissenso deve essere esplicito e
confermato dai fatti: se si accetta di farsi contattare dal
mediatore, anche dopo avere dichiarato di non volerne la presenza,
e si conclude l’affare grazie al suo operato, le provvigioni vanno
corrisposte obbligatoriamente.
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