Il
Consiglio di Stato con una
sentenza del 29 ottobre
scorso interviene sul problema dell’
aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
del Codice dei contratti e art. 266 del Regolamento n. 207/2010)
precisando che la stazione appaltante ha il potere di privilegiare
il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio
maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor tempo di
effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la previsione
dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente congruo,
invece di quella dell’esecuzione in un tempo inverosimilmente
ridotto.
Nel caso in argomento, il disciplinare di gara, mentre prevedeva
per l’offerta economica l’attribuzione del coefficiente zero al
valore a base di gara ed il coefficiente uno all’offerta con il
maggior ribasso, con attribuzione del coefficiente alle offerte
intermedie proporzionalmente, con il metodo della interpolazione
lineare, invece
per l’attribuzione del punteggio relativo al
tempo d’esecuzione prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo
non all’offerta con il maggior ribasso, ma all’offerta media tra
tutte quelle presentate e alle offerte superiori a detta
media.
Il metodo così previsto per l’attribuzione del punteggio al fattore
tempo d’esecuzione avrebbe violato, a giudizio della società
appellante, il principio di proporzionalità perché, in caso di
utilizzazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, il punteggio da attribuire all’offerta economica e
all’elemento tempo di esecuzione dovrebbe essere automatico e
quindi essere caratterizzato dalla proporzionalità, con
impossibilità di introduzione di criteri di valutazione ancorati a
medie matematiche.
Sia alla resistente che alla appellante sono stati attribuiti
cinque punti per l’offerta tempo, pur avendo la prima offerto un
ribasso del 30,77 sul tempo a base di gara e la seconda un ribasso
del 50%, mentre, applicando il criterio di proporzionalità, alla
prima avrebbero dovuto essere attribuiti 3,07 punti ed alla seconda
5 punti, il che avrebbe comportato il primo posto in
graduatoria.
Nella sentenza i giudici di Palazzo Spada precisano che “
La
stazione appaltante gode di piena discrezionalità
nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
purché pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche
dell'appalto messo a gara e con il solo limite
dell'irragionevolezza o illogicità; in particolare, anche la
formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta
tempo può essere scelta dall'Amministrazione con ampia
discrezionalità, purché il criterio prescelto sia trasparente ed
intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la
propria offerta. Con la conseguenza che in tale contesto può
assumere senz'altro importanza preminente il criterio qualitativo
rispetto a quello economico o viceversa per l'aggiudicazione del
servizio, salva l'illogicità dei criteri prescelti in relazione
alla specifica gara.
Ritiene la Sezione legittimo, in quanto non illogico e non
irragionevole, il criterio adottato dalla stazione appaltante
poiché, nella gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa ha il potere di
privilegiare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il
punteggio maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor
tempo di effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la
previsione dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente
congruo, invece di quella dell’esecuzione in un tempo
inverosimilmente ridotto, non attribuendo punteggi aggiuntivi alle
riduzioni superiori alla media delle riduzioni del tempo
contrattuale.
E’ quindi da valutare incondivisibile la censura di disparità di
trattamento ed ingiustificato svuotamento della componente
temporale dell’offerta.”
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