Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 Marzo è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 8 Febbraio 2007, n.20
“Attuazione della
direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia,
nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”.
Come disposto dal decreto, viene dato un
ruolo centrale al
Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), al quale viene
assegnato il compito di
rilasciare la garanzia di origine
di elettricità da cogenerazione, che potrà essere
rilasciata solo qualora l’elettricità annua prodotta da
cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh,
arrotondata con criterio commerciale.
Tale garanzia, utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata
affinché essi possano
dimostrare che l’elettricità da essi
venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento,
specifica:
- l’ubicazione dell’impianto;
- la tecnologia utilizzata;
- il combustibile da cui è stata prodotta l’elettricità;
- la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
- la corrispondente produzione netta di energia elettrica da
cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all’allegato II del
decreto, che la garanzia di origine rappresenta;
- il potere calorifero inferiore del combustibile da cui è stata
prodotta l’elettricità;
- l’uso del calore generato insieme all’elettricità;
- il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l’allegato
III del decreto.
La garanzia di origine è rilasciata dal GSE subordinatamente alla
verifica di attendibilità dei dati forniti dal
richiedente e della loro conformità alle disposizioni del
decreto. A tale scopo e sulla base di una programmazione annua, il
GSE dispone dei controlli sugli impianti in esercizio.
In quanto soggetto designato al rilascio della garanzia di origine,
il GSE dovrà:
- entro tre mesi, adottare e sottoporre all’approvazione del
Ministero dello Sviluppo Economico le procedure tecniche per il
rilascio di tale certificazione;
- rilasciare la garanzia di origine secondo criteri oggettivi
trasparenti e non discriminatori dopo aver verificato
l’attendibilità dei dati forniti dal richiedente.
Il GSE dovrà, inoltre:
- attivare un sistema informativo ad accesso controllato, anche
al fine di verificare i dati contenuti nella garanzia di
origine;
- acquisire annualmente i dati relativi agli impianti dagli
esercenti che effettuano la denuncia UTF (Ufficio Tecnico di
Finanza);
- istituire una banca dati sulla cogenerazione;
- acquisire dalle amministrazioni pubbliche che erogano
agevolazioni a sostegno della cogenerazione informazioni relative
agli impianti, alle modalità di sostegno e alla erogazione delle
agevolazioni.
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