Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
legge 11
novembre 2014, n. 164 di conversione con modificazioni del
decreto-legge “
Sblocca Italia” definitivo il
semaforo
verde per nuove deroghe al Codice dei contratti.
Nell’
articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2012
rubricato “
Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo
idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica - AFAM” viene introdotta una nuova definizione di
“
estrema urgenza” come “
la situazione conseguente ad
apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato” che
certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti,
arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli
edifici scolastici di ogni ordine e grado comprensivi di nuove
edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti
di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione
studentesca e docente, alla mitigazione dei rischi idraulici e
geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa
antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio
culturale.
Nelle situazioni sopra elencate per le quali basterà una semplice
“ricognizione da parte dell'Ente interessato”, che certifichi le
condizioni di “estrema urgenza” per applicare il comma 2 del citato
articolo 9 del decreto-legge n.133/2014 (oggi convertito in lehhe
dello Stato) con cui vengono introdotte le seguenti deroghe al
Codice dei contratti:
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro
5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per forniture e servizi) non
sarà più obbligatorio sospendere la stipula del contratto in caso
di ricorso al TAR in qunato non sono più applicabili i commi 10 e
10 ter dell'articolo 11 del Codice dei contratti;
- i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei
contratti, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I,
capo IV e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui
all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) (appalti integrati), a
prescindere dall’importo dei contratti, vengono pubblicati
unicamente sul sito informatico della stazione appaltante stesso
(art. 9, co. 2, lett. b) d.l. n. 133/2014);
- i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione
e delle offerte di cui al comma 6 dell'articolo 122 ad eccezione di
quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV ed agli
appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma
2, lettere b) e c) (appalti integrati),sono dimezzati (art. 9, co.
2, lett. c) d.l. n. 133/2014);
- i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
comunitaria (Euro 5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per
forniture e servizi) possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi
complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice dei
contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I
lavori così affidati e relativi alla categoria prevalente sono
subappaltabili nel limite del 30 % dell'importo della medesima
categoria (art. 9, co. 2, lett. d) d.l. n. 133/2014);
- per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (art. 9,
co. 2, lett. e) d.l. n. 133/2014);
In pratica con una semplice ricognizione da parte dell’Ente
appaltante che certifichi come indifferibili gli interventi, anche
su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
- alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine
e grado comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti
non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e
della salute della popolazione studentesca e docente,
- alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del
territorio,
- all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela
ambientale e del patrimonio culturale
potranno essere utilizzate tutte le deroghe al Codice dei contratti
indicate precedentemente.
Alle precedenti deroghe se ne aggiunge, poi, quella contenuta nel
comma 4 dell’articolo 7 del citato più volte citato d.l. n.
133/2014 con cui, per le attività di progettazione ed
esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, i Presidenti delle Regioni
possono richiedere di
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina
dei relativi rapporti, anc he
di società in house delle
amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica
competenza tecnica.
In verità non si comprende il senso di tale provvedimento che
potrebbe far intendere che tali opere siano sbloccate per mancanza
di responsabilità dei professionisti, mentre sono, in atto bloccate
per colpa di una burocrazia senza limiti.
Pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla
presente notizia il testo del
Codice dei contratti coordinato
con le modifiche introdotte sia dal decreto-legge n. 133/2014
coordinato con la legge di conversione n. 164/2014 sia dalla legge
30 ottobre 2014, n. 161 (Legge Europea 2013-bis.
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